Codice Ratzinger: l'attacco dei legittimisti di Bergoglio. A Valli piace vincere facile.
“Masochismo una cum”: detestare papa Francesco, ma difenderne la legittimità.
Aldo Maria Valli, ex vaticanista del Tg1, si è finalmente accorto dell’elefante nella sacrestia, cioè della mostruosamente ingombrante, pachidermica, gigantesca questione della sede impedita di Benedetto XVI (che in troppi fingono di non vedere). Così ha affidato QUI a don Silvio Barbaglia un tentativo di confutazione di “Codice Ratzinger” (che sarà presentato domani a Grosseto). Eppure, nello stesso giorno, ospite di uno stranamente ossequioso prof. Zenone (il quale definisce i giornalisti “la feccia e le prostitute del mondo delle lettere”) il giornalista Valli dichiarava testualmente QUI (min 1.45) : “Sappiamo che la rinuncia al munus petrino è espressamente richiesta dal Diritto canonico”.
Ma se è proprio quello che diciamo da anni, cioè che per l’abdicazione è richiesta la rinuncia al munus?!
Non è ancora chiaro perché l’autorevole collega, che avversa il sedicente “papa Francesco” al punto di lasciarlo definire sul suo sito “psicopatico”, si dimostri un tetragono difensore della sua indifendibile legittimità. Mistero della sede. Comunque, è già qualcosa che se ne discuta.
Innanzitutto, un paio di constatazioni banalissime in risposta all’assertivo titolo dell’articolo “Il Codice Ratzinger non esiste”.
1) Papa Benedetto e il suo segretario intervengono spesso per lodare pubblicazioni di vario genere, o per prendere decisamente le distanze da argomentazioni o documenti calunniosi, come nel caso della lettera falsa di Mons. Gaenswein QUI. Ora, considerando che lo scrivente produce da due anni e mezzo una media di due-tre articoli a settimana per affermare su testate nazionali l’”enormità scandalosa” che Benedetto è ancora il papa, e Francesco un antipapa anticattolico demolitore della Chiesa e della fede, considerando che “Codice Ratzinger” è stato il secondo libro più letto per Mondadori e Rizzoli, inserito fra i dieci bestseller italiani, è chiaramente assurdo (se non avessimo ragione) che il Santo Padre Benedetto, il quale ha ricevuto in luglio il volume “Codice Ratzinger”, non abbia mai fatto pervenire, almeno tramite Mons. Gaenswein, la minima nota di smentita, nemmeno quando, nel 2021, aveva onorato lo scrivente di una lettera di risposta pubblicata QUI .
2) Il papato emerito giuridicamente non esiste, come noto, e Papa Benedetto vive esattamente come un papa in sede impedita, cioè in Vaticano, vestito di bianco, col nome pontificale, il titolo Pater Patrum e altre prerogative pontificie legate all’ESSERE papa. Un uomo della sua mitezza e correttezza, se avesse davvero abdicato, certo non sarebbe rimasto lì a imporre una presenza così follemente inspiegabile e ingombrante come, appunto, un elefante in una sacrestia.
Basterebbero solo questi due dati di fatto per liquidare la contestazione in oggetto, ma andiamo fino in fondo anche per dare una risposta definitiva ad altri avversari, italiani e stranieri.
Valli, seguendo la moda inaugurata da don Tullio Rotondo e perseguita dal prof. de Mattei, sottolinea “che l’autore non ha competenza in merito (non è teologo né canonista)”.
Nemmeno Valli lo è, dato che è laureato in Scienze politiche, eppure per 12 anni ha fatto il vaticanista per il Tg1. Nessun giornalista potrebbe mai avere una competenza esclusiva e diretta su una materia, altrimenti non farebbe il giornalista. Così, Piero Angela, che non era nemmeno laureato, non era astronomo, geologo o zoologo, ma divulgava concetti messi a punto da studiosi del settore. Quello “d’inchiesta”, ormai rara avis, è un giornalista che collega i fatti raccolti da specialisti e dimostra una verità “unendo i puntini”. Una quantità di scandali epocali nella storia sono stati portati alla luce da giornalisti d’inchiesta che non erano medici, giuristi, economisti, criminologi, o esperti balistici. Era solo gente a cui funzionava la testa, che indagava e ordinava dati messi a punto da specialisti. Ma c’è da dire che, oltre all’aspetto canonico, per il quale ci siamo avvalsi dell’ausilio di canonisti e latinisti, l’inchiesta indaga l’aspetto linguistico-comunicativo di papa Benedetto. E per analizzare tale ambito lo scrivente è del tutto titolato, in quanto laureato a pieni voti a “La Sapienza” in Lettere, da quasi vent’anni giornalista attivo sulle prime testate nazionali, Cavaliere al Merito della Repubblica per impegno culturale, autore di saggi, romanzi, racconti e pubblicazioni istituzionali. E ha pure studiato il tedesco alle medie e al liceo. Quindi, se c’è da analizzare la lingua e la comunicazione pubblica di papa Ratzinger, lo scrivente ha sufficienti competenze per farlo.
Dice Valli: “Osservo solo che la tesi è fondata sul nulla. O meglio, è fondata solo su alcune costruzioni mentali di Cionci indimostrate e indimostrabili”.
Oltre all’oggettivo aspetto canonico della Declaratio, dove manca la rinuncia al munus prevista dal can. 332.2 - placidamente riconosciuta come necessaria dallo stesso Valli - il fatto che Benedetto impartisca ancor oggi la sua benedizione apostolica (prerogativa esclusiva del papa regnante) QUI o che faccia scrivere dalla Segreteria di Stato che il Papa emerito è la stessa persona del Sommo Pontefice QUI , non sono costruzioni dell’autore, ma documenti inconfutabili. Così come quando Benedetto scrive in “Ultime conversazioni” (2016) che “nessun papa si è dimesso negli ultimi mille anni”. A meno di non considerare che Ratzinger avesse “2” in pagella in Storia della Chiesa, la spiegazione storica univoca è quella fornita QUI dal sottoscritto: sede impedita.
Valli: “Sulla rinuncia di Benedetto XVI molti si sono interrogati e la questione, sotto numerosi profili, è ancora aperta. Ma nulla dimostra che si sia trattato, come sostiene Cionci, di un’astuta manovra architettata da Benedetto XVI”.
Se la questione è ancora aperta è un grosso problema, perché “papa dubius, papa nullus”, è il vecchio principio della canonistica. Il solo fatto che ne stiamo ancora a discutere da quasi 10 anni certifica, a prescindere, che Benedetto non è regolarmente abdicatario. Piuttosto, lo studio giuridico “Benedetto XVI: papa emerito?”, dell’avvocatessa Estefania Acosta, confermato dal prof. Antonio Sànchez Sàez, ordinario di diritto all’università di Siviglia, ha individuato come la Declaratio sia stata appositamente costruita per mettere alla prova i nemici di Benedetto sotto la forma apparente di una rinuncia, ma che, come tale, è del tutto invalida. Solo più tardi avremmo scoperto che, in realtà, non era nemmeno una abdicazione al papato, ma un annuncio con cui papa Benedetto decideva di rinunciare di fatto al suo ministerium (esercizio del munus) amministrandolo solo con la preghiera, astenendosi dalla gestione pratica del potere (in quanto chiaramente impedito). QUI Abbiamo anche il parere QUI di circa 30 specialisti, tra cui l'avv. Carlo Taormina e altri diversi di rango universitario che certificano il Codice Ratzinger come stile logico-comunicativo, e con esso la piena consapevolezza di papa Benedetto in ciò che ha fatto.
Valli: “Secondo l’autore del libro, Ratzinger avrebbe messo in atto una comunicazione criptica che solo lui, Cionci, è stato in rado di decifrare. Di qui la domanda: ma perché Ratzinger l’avrebbe fatto? Se solo Cionci ha potuto decifrare il messaggio in codice, l’operazione di Ratzinger che senso ha?”.
Sbagliato: espressioni apparentemente incoerenti di papa Ratzinger erano già state individuate da Antonio Socci almeno dal 2016, come leggete QUI : “Che vuol dire – scriveva Socci – che c’è un ministero allargato con un membro attivo e uno contemplativo? E dire che Benedetto ha fatto solo un passo di lato per fare spazio al suo successore? […] Una cosa è certa: è una situazione anomala e misteriosa. E c’è qualcosa di importante che non viene detto”.
Giusto! Si trattava della sede impedita di Benedetto XVI, teorizzata a livello generale dal prof. Sànchez e individuata per primo nella stessa Declaratio e negli altri messaggi del papa dallo scrivente, (agosto 2021) il quale ha dedicato due anni e mezzo della propria esistenza - h 24 - a dipanare tale questione. Il fatto che ci sia arrivato è frutto di duro – quanto gratuito - lavoro. Da lì, tutto si è sbloccato facilmente e, infatti, ad oggi sono tanti i semplici lettori che hanno colto degli importanti messaggi in Codice Ratzinger i quali hanno una sfumatura molto ampia, vanno dai più semplici e ovvi, ai più complessi. Se si chiede a Benedetto se lui può essere l’ultimo papa canonico come da profezia di Malachia e lui risponde “tutto può essere”, pur con un successivo 266° papa canonico che dovrebbe essere Francesco, l’incoerenza è talmente ovvia che se ne è accorto anche un altro collega, Mirko Ciminiello QUI . Quindi la cosa di cui stupirsi non è che, dopo otto anni, Cionci sia stato in grado di decifrare tali codici, ma che non l’abbiano fatto PRIMA persone di maggiore esperienza, responsabilità e prestigio professionale.
Basti pensare che, nel 2016, vaticanisti di fama come Andrea Tornielli e Aldo Maria Valli si sono “bevuti” senza batter ciglio la dichiarazione di Benedetto che aveva mantenuto la veste bianca “perché non aveva a disposizione altri abiti” QUI e che aveva “scritto la Declaratio in latino per non commettere errori”. (Con gli strafalcioni di sintassi evidenziati a caldo da Luciano Canfora sul Corriere). Ovviamente, Benedetto la scrisse in latino perché solo in latino poteva evitare l’errore di abdicare in quanto solo in latino c’è la dicotomia munus-ministerium e solo in latino il verbo vacet poteva significare anche “sede vuota”, come venne lasciata il 28 febbraio 2013 con il volo pomeridiano a Castel Gandolfo .
Il senso di questo tipo di messaggistica è imposto dalla sede impedita ed è finalizzato a una “separazione tra i credenti e i non credenti”, come il papa stesso dichiarò all’Herder Korrespondenz (agosto 2021): solo chi ha fede, o buon senso logico, apertura mentale e buona volontà arriva a capire la realtà, prima dell’ovvia rivelazione finale. Gli altri casseranno frettolosamente il tutto come “complottismo”. Questa lenta operazione di scrematura non è altro che la ripetizione di quanto insegna Gesù Cristo su chi “ha orecchie per intendere” ed è finalizzato a una nuova selezione di veri cattolici, con testa, cuore, e buona volontà.
Valli: “Non ho nulla contro Cionci, ma la teoria che ha messo in piedi mi sembra una follia. Seguendo il metodo Cionci, qualunque cosa detta o scritta da chiunque potrebbe essere vista come “messaggio in codice”.
Sbagliato, perché l’interpretazione del Codice poggia su una rigorosa base logico-linguistica e non su astruserie cabalistiche. Chi ha letto il libro se ne è reso conto. Come dimostrato oltre ogni ridondanza, la gran parte dei messaggi di papa Benedetto sono anfibologici. Pascalianamente, essi lasciano sempre un tanto d’ombra per gli increduli; offrono evangelicamente due strade, una larga in discesa, facile e dozzinale, appiattita sulla narrativa bergogliana: la lettura “A”. E un’altra stretta, in salita, intelligentissima, la lettura “B” che richiede una certa applicazione razionale per essere capita. Questa è quella che parla di impedimento e fa tornare i conti logicamente, mentre la prima è solitamente disfatta, scialba e/o incoerente.
Alla prolusione di Valli segue il tentativo di confutazione di don Silvio Barbaglia, docente di Sacra scrittura, che, se da un lato ha il merito di restituire con una certa obiettività i contenuti di “Codice Ratzinger”, dall’altro è costruito in modo palesemente e furbescamente strumentale: una parte infinita sul diritto canonico che ripete la vecchia solfa della sinonimia tra munus e ministerium, ignorando l’altro tema chiave del differimento della “rinuncia”: l’absurdum di una presunta rinuncia al papato rinviata di 17 giorni. (Ma scherziamo?). Don Barbaglia poi affronta l’analisi di appena DUE SOLI codici Ratzinger, scelti oculatamente - su un centinaio - proprio tra quelli più sottili e anfibologici ignorando quelli più clamorosi, diretti e plateali ai quali abbiamo già accennato. La scelta di don Barbaglia è caduta su quelli che, per stessa ammissione dello scrivente, sono tra i più geniali e complessi messaggi per far passare l’autore, agli occhi dei lettori, per un matto cervellotico.
Ma su entrambi i codici analizzati, don Barbaglia sbaglia il metodo critico. Insiste sul fatto che ci sia una legittima lettura bergogliana, cosa da sempre placidamente accettata da Codice Ratzinger. Il punto non è che ci sia una lettura “A” bergoglianamente accettabile: il punto è che C’È SEMPRE ANCHE una seconda lettura “B” diversa, su base logica, a un livello più profondo e razionale che parla della sede impedita di Benedetto. Ovviamente, se su 100 dichiarazioni di papa Ratzinger, tutte e 100 sono costruite per consentire un’interpretazione logico-linguistica “B” opposta alla narrativa ufficiale “A”, questo deposita una certezza inequivocabile: il fatto che egli stia comunicando in un modo sottile, schermandosi sempre dietro una lettura “A” che funge da indispensabile "foglia di fico" bergogliana, in quanto è impedito nell’esprimersi liberamente. Insomma, Benedetto agli occhi del suo impeditore Bergoglio deve figurare sempre a posto. Ma intanto dice la verità ai veri fedeli.
C’è da dire che nemmeno se lo scrivente possedesse trasfuso il genio di Hitchcock moltiplicato per un miliardo, potrebbe mai tessere un “romanzo” su un centinaio di dichiarazioni di Benedetto, interpretandole sempre in modo logico e alternativo affinché conducano sempre e unicamente verso lo stesso scenario. Quindi il consiglio è: leggete e rileggete con molta attenzione “Codice Ratzinger” e gli altri articoli che sono venuti dopo. Aprite la mente, applicatevi, abbiate fiducia nel Papa e nel genio di uno dei più grandi intellettuali del secolo, e capirete.
Ma ora passiamo alla contro-confutazione di Don Barbaglia, assistiti, per l’aspetto canonico dall’avvocatessa Estefania Acosta, autrice del più completo studio giuridico sulla Declaratio di papa Benedetto: “Benedict XVI: pope emeritus?” (2021).
Nel paragrafo “Il primo pilastro: la distinzione canonica tra munus petrinum e ministerium petrinum” don Barbaglia mira a dimostrare che munus e ministerium sono la stessa cosa e che quindi Benedetto rinunciando al ministerium ha rinunciato al munus.
Ora, come verificherete nella trattazione scientifica di Acosta riportata in fondo, una sinonimia tra munus e ministerium esiste effettivamente nel senso di “funzione, compito” in diversi canoni: 116 § 1, 173 § 4, 204 § 1, 225 § 2, 230 § 3, etc.
Ma quello che bisogna assolutamente capire è che se munus può essere sinonimo di ministerium, MINISTERIUM NON È MAI SINONIMO MUNUS NEL SENSO DI "CARICA", perché il ministerium, in tutto il Diritto canonico, ha SEMPRE un senso pratico di FARE, e mai di ESSERE.
Più semplicemente: munus ha due significati: "ESSERE" (ufficio, carica, posizione) e "FARE" (funzione, compito, servizio ecc.).
Ministerium ha invece un solo significato: solo "FARE" (funzione, compito, servizio ecc.).
La sinonimia funziona solo quando si parla di munus, non di ministerium!
Per questo la rinuncia che ha fatto Benedetto al ministerium non è valida, perché ministerium non si può riferire MAI a "ufficio" o "carica", all’ESSERE, ma solo all’esercizio dello stesso ufficio o carica, al FARE.
E se, coerentemente, il canone 332.2 richiede la rinuncia alla carica stessa, all’essere papa, la richiede infatti al munus e non ad altro. Benedetto ha rinunciato al ministerium che non potrà mai essere sinonimo di carica, ergo non ha rinunciato all’essere papa. Il papa È uno solo, ed È lui. Fine della storia.
Il canone 333.2, peraltro, specifica che il papa può esercitare il suo munus, può “FARE” il papa come vuole: “egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio”. Quindi anche, al limite, rinunciando a esercitarlo e ritirandosi in preghiera, come ha fatto papa Benedetto in modo del tutto fattuale e non giuridico. E questo non comporta affatto la rinuncia all’ESSERE papa. “Ciò che Benedetto ha fatto secondo il can. 333.2 – commenta il prof. Sànchez in proposito - è perfettamente valido e lecito, tenendo conto delle circostanze di estrema infiltrazione massonica nella Chiesa”.
Ecco perché, visto che Benedetto non ha rinunciato giuridicamente a essere papa, il conclave del 2013, convocato a papa non morto e non abdicatario, era nullo e ha posto Benedetto in sede totalmente impedita (can. 335). Così Bergoglio è antipapa ed è scismato. Tutto quanto da Bergoglio disposto in questi anni dovrà essere cancellato dalla storia: combustione escatologica della falsa chiesa.
Un geniale piano di difesa che Benedetto riprende pari pari dal teologo romano Ticonio: un parziale ritiro della Chiesa di Cristo per far emergere la chiesa del diavolo e poi annullarla. QUI
Don Barbaglia attacca poi malamente il secondo pilastro, quello del can. 412 sulla sede impedita, scrivendo: “Il testo originale latino recita: «a munere pastorali» in luogo dell’atteso «a ministerio pastorali»!!! Quindi è il munus che non può essere “praticato” in una sede impedita!”.
Sbagliato. Non è necessario usare l'espressione "ministerium pastorale" perché nel Codice di Diritto canonico il significato di munus, come abbiamo detto, è duplice, e in questo caso è usato nel senso di FARE il papa. Si parla, in effetti, di munus pastorale, che in questo contesto è sinonimo di ministerium.
Il papa non può, infatti, essere impedito nell’ESSERE papa, ma solo nel FARE, nella pratica del suo munus, come riconosce don Barbaglia, che, in questo caso, è appunto il munus pastorale, sinonimo di ministerium.
E’ “il bello” del doppio significato di munus, (essere e fare) che piace tanto ai bergogliani. Un doppio significato che manca invece al ministerium (solo fare) e che è l’oggetto della rinuncia di Benedetto che, come abbiamo visto, non comporta abdicazione all’essere papa.
Nel paragrafo “Il terzo pilastro: l’invenzione del Codice Ratzinger” Don Barbaglia ironizza sul fatto che Benedetto si esprima con il linguaggio di Gesù, eppure, da docente di Sacra scrittura, dovrebbe ben sapere che Cristo aveva un linguaggio “duro”, inizialmente incomprensibile, come ammettevano gli Apostoli, che si esprimeva per parabole, solo a chi avesse “orecchie per intendere”. Peraltro, come dimostra l’episodio della Samaritana, Cristo si avvale di fraintendimenti iniziali e di anfibologie, in altri casi, di silenzi eloquenti. Gli stessi espedienti retorici di cui fa largo uso papa Benedetto. Vogliamo dire che Cristo parlava solo per Cionci, unico in grado di comprendere questo linguaggio? C’è solo da applicarsi e cercare di capire anche il linguaggio “duro” del Vicario di Cristo, sul quale lo scrivente ha aperto appena un minimo spiraglio.
Attaccando il codice Ratzinger sull’espressione “pontefice sommo” pronunciata da Castel Gandolfo al posto di Sommo Pontefice, QUI ingenuamente don Barbaglia casca nella solita trappola di considerare la liceità della interpretazione “A” bergoglianamente corretta. Il fatto che Benedetto potesse aver attinto a usi storici per utilizzare lecitamente l’inversione “pontefice sommo” va solo a onore del suo genio, dato che siamo in presenza di una delle sue solite anfibologie. Se Benedetto avesse detto “non sarò più Sommo Pontefice”, sarebbe stato inequivocabile. Ma Benedetto è ricorso a questo antico, desueto uso capovolto (tanto che sul sito vaticano è stato messo al dritto: “Sommo Pontefice”) per poter dire la verità (lettura “B”) insieme a una versione (lettura “A”) che facesse contenti e canzonati i suoi persecutori. Infatti, che la costruzione della frase “non sarò più pontefice sommo” possa voler dire ANCHE “non sarò più il pontefice al sommo grado, più in vista”, è oggettivo ed è dato dalla lingua italiana. Don Barbaglia dovrebbe dimostrare, quindi, che questa lettura “B”, non giuridica, ma descrittiva, non sia possibile.
Lo stesso errore viene commesso in merito al cosiddetto rompicapo della Mozzetta Rossa, QUI dove Barbaglia si rigira le frasi di Benedetto come pare a lui scrivendo: “(Risponde Ratzinger): «È stata una sua scelta, anche noi che l’abbiamo preceduto eravamo in bianco. Non ha voluto la mozzetta», detto diversamente: il fatto, per Francesco, di uscire vestito completamente solo in bianco, con la talare bianca del pontefice è stata una sua scelta; anche noi che l’abbiamo preceduto (Benedetto XVI con Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I; Paolo VI…) abbiamo prima dismesso l’abito cardinalizio e poi indossato l’abito bianco; papa Francesco, vestito di bianco, non ha voluto indossare la mozzetta (rossa) portando già quella bianca della veste papale. Mi pare la spiegazione più economica senza dovere andare a scomodare intenzioni antievangeliche e ambiziose già in animo al neo-pseudo-eletto antipapa Bergoglio!”.
Questa infatti è la lettura più “economica” e facilona: la lettura “A” ad usum dei bergogliani, ma è incoerente e disfatta. Infatti suona decisamente stonato dire “anche noi eravamo in bianco” se Benedetto e i papi precedenti, all’elezione, invece indossavano la mozzetta rossa. La frase è costruita sapientemente in modo da significare anche, letteralmente che la “scelta” di Bergoglio, quella di vestirsi di bianco, non poteva essere una scelta se fosse stato regolarmente eletto papa: sarebbe stata un obbligo. Poteva essere una scelta solo in caso di colpo di stato, perché Bergoglio non voleva accontentarsi della mozzetta rossa - da cardinale - che gli spettava, ma ha scelto di indossare abusivamente la veste bianca da papa. Non è immediato, ma logicamente fila, c’è poco da fare. Eppure a Benedetto la scelta di Bergoglio non ha dato fastidio perché la sua elezione è illegittima, è solo una carnevalata e non lede il prestigio del papa.
Cerchiamo di capire una cosa fondamentale: quello che conta, non è la legittimità, o l’accettabilità di un’interpretazione “economica” bergogliana, alla quale ovviamente Benedetto è costretto dal suo impedimento, ma la presenza costante di una possibilità logica e consequenziale che individui ANCHE UN’ALTRA coerente interpretazione, la lettura “B”. Il famoso discorso delle doppie risposte su 100 domande, di cui sopra. E tali doppie risposte sono imposte dalla sede impedita.
Chi vuole contestare Codice Ratzinger non può farlo dicendo che c’è la lettura “A” bergogliana, perché questo si sa, è ovvio, (Benedetto vi è obbligato dal suo status di “detenuto modello” obbediente e reverente). La contestazione deve, invece, dimostrare che non sia logicamente e linguisticamente possibile anche la lettura “B” benedettina. Se Ratzinger dice che “il papa è uno solo” senza spiegare quale, è vero che potrebbe riferirsi a Francesco, ma è altrettanto vero che potrebbe riferirsi a se stesso. Quindi sarebbe inutile che don Barbaglia dicesse: “Eh, ma può riferirsi a Francesco”. Lui deve spiegare perché con quell’espressione “monca” Benedetto non potrebbe linguisticamente riferirsi anche solo a se stesso. E’ intuitivo, lo capisce chiunque non abbia interessi diretti a difendere la legittimità dell’antipapa.
Chiariamo finalmente un metodo per chi volesse cimentarsi nella mission impossible della confutazione del Codice Ratzinger: oltre a dover spiegare come ministerium possa voler dire anche ESSERE papa, dovete dimostrare che è lecito che una rinuncia al papato sia differita di 17 giorni, che possa essere valida anche se rimane dubbia ancora dopo 9 anni e dovete dimostrare che tutte le letture “B” del centinaio di codici Ratzinger fin qui illustrati sono logicamente sbagliate, pretestuose o impossibili.
In aggiunta, dovete anche spiegare perché papa Benedetto non smentisce lo scrivente, perché Mons. Gaenswein ha dichiarato, sulla falsa lettera, che è una menzogna che Benedetto celebri in comunione con Francesco e giustificare come Benedetto XVI potesse scrivere che “nessun papa si è dimesso negli ultimi mille anni” con un Celestino V che abdica nel 1294, insieme ad altri tre papi. Infine, vogliamo sentirvi dire che quando Benedetto indica che la risposta per gli increduli è contenuta nel Libro di Geremia, dove si legge “IO SONO IMPEDITO” (QUI) si tratta di un “puro caso”.
Dovete avere il coraggio di metterlo nero su bianco, affinché rimanga scolpito per i posteri come monumento alla negazione dell’evidenza e all’abbandono del Vicario di Cristo da parte di coloro che per primi dovevano difenderlo.
Sappiate che ogni vostra negligenza, elusione o superficialità nell’applicarvi a tale millenaria questione può sancire la fine della Chiesa canonica visibile, la sua consegna definitiva nelle mani di oscurissimi potentati mondialisti (la cui azione è platealmente evidente) con enormi rischi per il nostro Paese e per il mondo.
Buon lavoro.
***
Segue la trattazione estesa del’avv. Estefania Acosta in risposta alle argomentazioni di don Barbaglia.
Per quanto riguarda l'aspetto linguistico-canonico, posso dire quanto segue:
1. Don Barbaglia scrive: "in nessun documento (né in tutto il CDC e neppure nei Canoni relativi al Romano Pontefice e in nessun altro documento ufficiale della Chiesa), salvo smentita, è contenuto il valore semantico di munus e di ministerium riferito al Romano Pontefice. Quando una cosa non esiste, l'unico modo per farla esistere è continuare a dire che esiste... e dopo un po' comincia a esistere nell'opinione di molti".
Il problema, però, è che Don Barbaglia collega la questione della differenza semantica tra "munus" e "ministerium" esclusivamente al Romano Pontefice, e quindi si interroga sull'uso di questi termini ("munus" e "ministerium") nella CDC esclusivamente nei canoni dal 330 al 335 (riferiti al Romano Pontefice) e conclude che "in nessuno dei canoni dedicati al Romano Pontefice nella CDC (can. 330-335) c'è la pur minima indicazione di tale scissione nei due enti (munus/ministerium)".
L'errore di Don Barbaglia, dunque, consiste in questo: la differenziazione semantica tra munus e ministerium è evidente in tutto il CDC, e non è corretto "mutilare" il CDC, per ridurlo semplicemente al contesto dei canoni da 330 a 335 riguardanti il Romano Pontefice. Quella del Romano Pontefice non è che UNA tra le MOLTE cariche o uffici ecclesiastici che esistono nella struttura gerarchica della Chiesa (carica o ufficio a cui sono associati molteplici ministeri o funzioni). Esistono molti altri uffici o cariche ecclesiastiche, con i rispettivi ministeri o funzioni (uffici o cariche di vescovi diocesani, vicari episcopali - generali e speciali -, vicari giudiziali, parroci, vicari parrocchiali ecc.), ed è nella sistematica regolamentazione canonica di tutti loro, in tutta la CDC, che si apprezza questa distinzione semantica tra "munus" e "ministerium". Ho dedicato quella che considero la parte più importante del mio libro alla dimostrazione sistematica e rigorosa di questa distinzione semantica (e per questo ho citato canoni sia della CDC che della UDG -Universi Dominici Gregis-).
Ora, per quanto riguarda il Romano Pontefice, questa distinzione è chiaramente applicata, precisamente nel canone 332.2 della CDC del 1983, che specifica che la rinuncia del Romano Pontefice deve essere proprio al "munus" (non al "ministerium"). Ma ripeto: questo canone è solo un'applicazione specifica della distinzione che, più in generale, viene fatta negli altri canoni della CDC.
La CDC del 1917 non conteneva questa specificazione (sostanzialmente superflua, ma significativa) che invece la CDC del 1983 contiene, secondo cui le dimissioni del Romano Pontefice devono cadere sul munus. Infatti, il canone 221 della CDC 1917 diceva solo: "Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio", mentre il canone 332.2 del 1983 dice: "Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur". Da questo Cionci deduce che coloro che parteciparono all'elaborazione del CDC del 1983 vollero sottolineare (per ragioni che ovviamente non compaiono esplicitamente in quella stessa CDC ma che sicuramente possono essere dedotte da altri tipi di circostanze) che è il munus (l'ufficio) a cui si deve rinunciare perché la rinuncia sia valida.
Don Barbaglia si rivolge poi alla UDG e fa notare che i termini "munus", "officium", "potestas" e "ministerium" vi ricorrono più volte. In questo contesto, Don Barbaglia afferma:
"L'intreccio dei primi tre termini riferiti al Romano Pontefice ["munus", "officium" e "potestas"] impedisce una separazione tra di loro, in quanto la potestas specifica del Romano Pontefice è fondata sul munus che, a sua volta, si rende attivo nell'officium; come non si può separare la relazione tra potestas e munus così non lo si può fare con l'officium. In nota è possibile rintracciare l'interrelazione tra questi tre termini nel primo paragrafo della Costituzione Universi Dominici Gregis e l'intersezione di questi termini mostra chiaramente l'impossibilità di separarli anche solo in linea teorica.
Ciò che appare interessante e istruttivo è il fatto che solo alla fine dell'intera Costituzione, dedicata a regolare la situazione della "Sede vacante" e la relativa elezione del Romano Pontefice, emerge il termine più difficile da comprendere: ministerium. Questo assume un valore molto alto e viene sistematicamente semantizzato dalla stessa Costituzione. Ministerium non indica generalmente l'idea di un servizio, com'è nel significato stesso della parola, ma designa la categoria fondamentale posta all'inizio della valida elezione del successore di Pietro, ovvero il suo inizio nell'assunzione della carica, nell'esercizio del suo potere e nell'esplicazione del suo ufficio: Tutto ciò è contenuto nell'espressione "initio ministerii novi Pontificis". Pertanto, la semantica del termine "ministerium", che a sua volta include in sé il munus, la potestas e l'officium, appare come un termine inclusivo dei tre che non può essere disatteso".
A questo proposito, vediamo innanzitutto che Don Barbaglia passa a stabilire le relazioni che ritiene esistano tra "munus", "officium" e "potestas" senza aver definito ciascuno di questi termini. Questo è ovviamente un problema. La prima cosa da fare è definire. Ecco allora che diventa necessario per noi sopperire a questa mancanza di Don Barbaglia, dobbiamo svolgere il compito di definizione che Don Barbaglia non ha svolto, altrimenti non capiremo nulla.
Cosa sono dunque "ufficio" (ecclesiastico) -officium-, "ufficio" -munus- e "ministero" -ministerium-? Il canone 145 della CDC ci dice: "L'ufficio ecclesiastico è qualsiasi ufficio, stabilmente costituito per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitare per un fine spirituale" ("Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum"). Poi, ogni volta che una "carica" è stabile, è stata costituita per diritto divino o ecclesiastico e ha un fine spirituale, è anche una "ufficio"; in tal caso, "ufficio ecclesiastico" e "carica" sono sinonimi. Entrambi i termini si riferiscono, in questo contesto, alla POSIZIONE che una persona occupa in una delle strutture della Chiesa (ciò che una persona "È" all'interno della Chiesa: Pontefice romano, vescovo, parroco, ecc.) Esempi dell'uso di questi termini nella CDC e nella UDG sono i canoni 253 § 1 CDC, 333 § 1 CDC, 377 § 2 CDC, 425 § 1 CDC , 430 § 1 CDC , 478 § 2 CDC, 481 § 2 CDC, 494 § 2 CDC, 622 CDC, 623 CDC, 749 § 1 CDC, 810 § 1 CDC , 833 CDC, 1381 § 2 CDC, 1420 § 5 CDC, 14 UDG, 15 UDG, 21 UDG.
E cos'è il ministerium? Ministerium è servizio, funzione, compito, attività, aiuto, intervento..., cioè si riferisce a una dimensione pratica, del fare (ciò che qualcuno "FA" nella Chiesa). Esempi dell'uso di questa parola si trovano nei seguenti canoni della CDC: 41, 230 § 3, 232, 233 § 1, 233 § 2, 237 § 1, 245 § 1, 249, 252 § 1, 256 § 1, 271 § 1, 271 § 2, 276 § 1, 278 § 2, 281 § 1, 324 § 2, 385, 386 § 1, 392 § 2, 509 § 2, 545 § 1, 545 § 2, 548 § 2, 551, 559, 611, 618, 674, 713 § 3, 756 § 2, 757, 759, 760, 836, 1035 § 1, 1036, 1041, 1050, 1051, 1370 § 3, 1375, 1384, 1481 § 1, 1502, 1548 § 2, 1634 § 1, 1722, 1740.
Per quanto riguarda la parola "potestas", non abbiamo fatto una ricerca canonica sistematica (poiché questo termine non aveva un legame diretto con la nostra ricerca), ma in senso lato significa "potere". Cfr. tra gli altri i seguenti canoni della CDC: 16, 30, 31, 33 § 2, 34 § 1, 35, 46, 58 § 2, 76 § 1, 84, 85, 89, 91, 92, 94 § 3 ecc.
Ora, le parole "officium" e "munus" non hanno solo il (primo) significato di "posizione" all'interno di una determinata struttura ecclesiale ("ESSERE"), ma hanno un secondo significato che consiste nella funzione, nel compito, nell'attività ecc. ("FARE"), e SOLO IN QUESTO SECONDO SIGNIFICATO COINCIDONO SEMANTICAMENTE CON LA PAROLA "MINISTERO". Esempi dell'uso dei termini "officium" e "munus" nel senso di funzione, compito ecc. (cioè come sinonimi di "ministerium"), si trovano nei seguenti canoni della CDC: 116 § 1, 173 § 4, 204 § 1, 225 § 2, 230 § 3, 231 § 1, 239 § 2, 253 § 3, 256 § 1, 260, 274 § 2, 276 § 2 num. 1, 278 § 3, 317 § 3, 334, 337 § 3, 375 § 2, 358, 360, 364, 381 § 1, 383 § 1, 412, 443 § 1, 447, 450 § 1, 452 § 1, 482 § 1, 493, 501 § 1, 502 § 2, 503, 506 § 2, 508 § 2, 510 § 3, 519, 531, 533 § 1, 539, 541 § 1, 544, 550 § 1, 571, 588 § 3, 617, 628 § 1, 633 § 1, 651 § 3, 676, 713 § 2, 756 § 1, 756 § 2, 762, 775 § 3, 780, 807, 822 § 3, 834 § 1, 835 § 1, 835 § 4, 837 § 1, 839 § 1, 843 § 2, 861 § 2, 874 § 1, 893 § 2, 899 § 2, 904, 1008, 1063, 1105 § 1, 1173, 1213, 1278, 1280, 1282, 1283, 1284 § 1, 1301 § 2, 1333 § 1, 1386, 1428 § 1, 1428 § 3, 1433, 1454, 1470 § 2, 1490, 1577 § 2, 1733 § 2, 1741, 1747 § 1.
Ma quello che bisogna capire è che "MINISTERIUM" NON È MAI SINONIMO DI "OFFICIUM" E "MUNUS" QUANDO QUESTE DUE PAROLE SONO USATE NEL SENSO DI "POSIZIONE", perché il ministero ha SEMPRE un senso pratico di FARE, e mai di ESSERE. Più semplicemente: "officium" e "munus" hanno due significati: "ESSERE" (ufficio, carica, posizione) e "FARE" (funzione, compito, servizio ecc.); "ministerium" ha un solo significato: "FARE" (funzione, compito, servizio ecc.). Cioè, "officium" e "munus" hanno un significato che "ministerium" non ha. [Per questo la rinuncia al "ministerium" non è valida, perché la parola "ministerium" non si riferisce MAI a "ufficio" o "carica"].
Abbiamo già definito (cosa che Don Barbaglia non ha fatto). Vediamo ora cosa dice Don Barbaglia.
Egli sostiene che, secondo la UDG, le parole "munus", "officium" e "potestas" non possono essere scisse, nemmeno teoricamente. Qui c'è un errore. È vero che questi tre termini sono intimamente legati tra loro, soprattutto nel caso del Romano Pontefice: la potestà (in senso giuridico o di governo) è detenuto proprio in ragione dell'ufficio o della carica (nessuno che non ricopra l'ufficio o la carica di Romano Pontefice può avere potestà sulla Chiesa Universale); tuttavia, è FALSO che non vi sia una DISTINZIONE SEMANTICA tra questi termini. Una cosa è che questi termini siano correlati (il che è vero), un'altra cosa è che non siano semanticamente indistinguibili (il che è falso). Don Barbaglia è in grado di presentare al pubblico questa falsità, spacciandola per vera, proprio perché ha omesso il necessario primo passo delle definizioni.
Poi Don Barbaglia dice che la parola "ministerium" assume in sé le parole "officium", "munus" e "potestas" (e ripete che queste ultime tre sono inseparabili). Ma anche questo è falso. Per dimostrare la falsità di questa affermazione, basta ricordare che ci può essere "ministerium" senza "munus", "officium" o "potestas", come nel caso dei laici che, senza avere un "ufficio" o una "posizione" ("officium" o "munus") nelle strutture della Chiesa, tanto meno un "potere", collaborano, nel modo loro proprio in quanto laici, al "ministero" ("ministerium") della parola (cfr. canone 230 § 3 del CIC).
E Don Barbaglia conclude:
"Se questa esegesi canonica è valida, si apre una nuova possibilità per comprendere la genesi della scelta delle due parole nella Declaratio di Papa Benedetto XVI, riferendosi esattamente all'uso che ne viene fatto nella Costituzione Universi Dominici Gregis, intesa a presentare l'assunzione dell'incarico, l'inizio del ministero di un Romano Pontefice. Papa Benedetto XVI avrebbe tratto da lì la semantica dei termini munus e ministerium indicando nel primo - munus petrinum - l'assunzione della responsabilità della successione petrina e nel secondo lo status di inizio di questa responsabilità chiamato dalla Costituzione Universi Dominici Gregis appunto ministerium. In questa prospettiva, vi invito a rileggere il passaggio della Dichiarazione che richiama questi aspetti: "Pertanto, ben consapevole della gravità di questo atto, in piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero (ministerium) di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, che mi è stato affidato dai Cardinali il 19 aprile 2005, cosicché, a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20, la Sede di Roma, la Sede di San Pietro, sarà vacante...". Come in quella data, il 19 aprile 2005, Benedetto XVI ha iniziato il suo ministero come nuovo Pontefice (= "initio ministerii novi Pontificis"), così l'11 febbraio 2013 ha annunciato la fine di quello stesso ministero, a partire dalle ore 20 del 28 febbraio di quell'anno".
Benedetto ha annunciato che il suo ministero terminerà alle ore 20.00 del 28 febbraio 2013, PERFETTO. Ha concluso il suo ministerium, ma non il suo munus (nel senso di "ufficio" o "carica"). Dove abbiamo sbagliato?
3. Nella seconda parte del suo articolo, Don Barbaglia si occupa del canone 412 CDC. Qui afferma:
"Se, dunque, ciò che è impedito a Benedetto XVI è l'esercizio del suo minsterium e da questo avrebbe rinunciato, il canone 412 CDC avrebbe dovuto esprimersi con tale terminologia, mantenendo il munus, anche se impedito rispetto al ministerium. Pertanto, nell'ipotesi di Cionci, il can. 412 ("il vescovo è totalmente impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella diocesi a causa di...") deve necessariamente prevedere il termine latino ministerium insieme all'aggettivo "pastorale", che indica logicamente la dimensione pratica. Invece, il testo originale latino recita: "a munere pastorali" invece del previsto "a ministerio pastorali"!!!! Quindi, è il munus che non può essere "praticato" in una sede impedita! Questo rovesciamento di significati mette in crisi l'intera costruzione teorica del libro. La comprensione del testo diventa però più chiara se si parte dal presupposto che il termine munus non significa ciò che Cionci vorrebbe che significasse, ma sintetizza l'attività pastorale di un vescovo nel sacramento dell'Ordine, nei classici tria munera (docendi, sanctificandi, regendi), esplicitati dal sacramento a livello ontologico e non meramente funzionale, cioè insegnare, governare e celebrare. Ma questo è molto diverso dal munus petrinum, in nessun modo qualificato all'interno di una dimensione ontologica, ma innestato sull'altro munus dell'ordinazione episcopale, che conferisce carattere in senso ontologico".
Una nuova fallacia, frutto di una mancanza di precisione semantica, di una mancanza di definizione. Don Barbaglia afferma che, se Cionci avesse ragione, il canone 412 CDC userebbe la parola "ministerium", ma in realtà usa la parola "munus". Ma, a dire il vero, il fatto che il canone 412 CDC usi la parola "munus" non demolisce la nostra tesi, perché, come abbiamo detto sopra, "munus" non significa solo "ufficio", "carica", "posizione" ("ESSERE"), ma anche "compito", "funzione", "servizio", "ministero" ("FARE")...