Sicilia: Consulta, sindaco grande comune incompatibile con deputato regionale

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale. Chiamato a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino nei confronti (tra l'altro) di due deputati regionali, successivamente nominati assessori del Comune di Monreale, ''per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilita' tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso'', il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 21 gennaio 2011, aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 'cosi' come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto' con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale. La Consulta sottolinea che ''la sussistenza di un'identica situazione di incompatibilita' derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di (sindaco o) assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti - in assenza di una peculiare ragione (enucleabile all'interno delle disposizioni impugnate ovvero nel piu' ampio sistema in cui esse operano) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione - porta (stante l'assoluta identita' di ratio) alla declaratoria di illegittimita' costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilita' nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali)''. (segue)