Fisco: associazione comprooro, sconcerta blitz Firenze, confusione su norme (2)
(Adnkronos) - ''I documenti amministrativo-fiscali piu' significativi, che regolamentano il settore'', aggiunge il presidente del comitato tecnico scientifico dell'associazione nazionale 'Tutela i compro oro', ''sono la circolare della Banca d'Italia del 28 maggio 2010 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 375 del 2002 a cui sono seguite altre di recente emanazione ; da tali posizioni si puo' trarre la giusta applicazione Iva dell'inversione contabile anziche' del regime del margine''. ''I privati portano metalli ai compro oro - sottolinea Ragno, spiegando il meccanismo - il 90% di queste attivita' lo porta alle fonderie, che lo sciolgono e producono materiale d'oro o oro da investimento. E' possibile non applicare l'Iva nella cessione dei beni usati e-o rottamati destinati alla fusione e dalla cui fusione viene tratto oro di cui alla legge 7/2000, pertanto, i compro oro trattano l'acquisto di metalli preziosi usati e/o avariati, che fiscalmente sono considerati rottami e, veicolano come beni usati destinati alla rottamazione''. ''L'operatore professionale e' colui, che esercita la trasformazione e la commercializzazione dell'oro di cui alla Legge 7/2000 in modo professionale - chiarisce - mentre i compro oro, come e' stato chiarito nella circolare del 28 maggio 2010 della Banca d'Italia, non hanno nessuna relazione con l'iscrizione a Banca d'Italia come operatori professionali in quanto ritirano metalli e li vendono tal quali a fonderie per la successiva lavorazione, quindi non fondono e non cedono oro fino. Fiscalmente, il comproro, quindi, fa una fattura senza iva esposta e cosi' l'Iva viene esposta a fonderie c. Cioe' l'Iva viene assolta dal cessionario''.