Nucleare: illegittima legge Molise che vieta deposito materiali radioattivi (2)

(Adnkronos) - La Consulta ribadisce il principio secondo cui ''nessuna Regione - a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare - puo' sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarieta' economica e sociale''. Quanto al 'governo del territorio', ''l'incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l'intreccio dell'intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; cio' comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata''. ''Peraltro -rileva la Consulta- il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell'intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalita' di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell'autonomia regionale, potra' soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalita' della Corte''. Alla luce di queste considerazioni ''va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi''.