Cassazione: disoccupazione non sempre esenta genitore da mantenimento figli

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Lo stato di disoccupazione non e' di per se' un motivo sufficiente per esentare il genitore dal mantenimento del figlio. Lo rileva la Cassazione, facendo notare che "non e' sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, la possibilita' del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, e in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro". In questo modo, la Prima sezione civile ha bocciato il ricorso di un padre separato di Brindisi, S. I. che, lavorando saltuariamente con contratti a tempo e ritrovandosi il piu' delle volte disoccupato, chiedeva che fosse ripristinato l'assegno in suo favore e che il contributo per i figli fosse limitato ai soli periodi di svolgimento di attivita' lavorativa. Come ricostruisce la sentenza 28870, la Corte d'appello di Lecce, nel dicembre 2007, dopo aver constatato che l'uomo aveva trovato un'occupazione a tempo determinato, lo condannava a mantenere i figli, affidati alla ex moglie V. D., con 300 euro mensili. In primo grado il Tribunale di Brindisi, marzo 2006, aveva esentato l'uomo da obblighi contributivi. S. I. ha provato a fare rivivere in Cassazione la sentenza di primo grado, lamentando che "non erano state prese in considerazione le informative dalle quali emergeva che nel periodo considerato era disoccupato". La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di S. I. e ha evidenziato che le condizioni di lavoro precario o di disoccupazione non bastano ad esentare il genitore separato dall'obbligo di mantenimento della prole. In casi di questo tipo, ha argomentato la Cassazione, bisognera' vedere "le circostanze del caso concreto" e, soprattutto, "la possibilita' del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro".