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Consulenti lavoro, Iva anche dopo cessazione attività professionale

Roma, 26 apr. (Labitalia) - "I giudici della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 21 aprile 2016, n. 8059, hanno ritenuto tassabili, ai fini dell'Iva, i compensi riscossi dopo la cessazione dell'attività professionale e relativi a 'vecchie prestazioni' rese prima della cessazione". Ne dà notizia la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che analizza le motivazioni della sentenza nel parere giurisprudenziale n.3 di oggi. "Nello specifico, il Supremo Collegio, confermando sostanzialmente -spiegano i consulenti del lavoro- l'impostazione teorica sposata dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E, ha enunciato il seguente principio di diritto: 'Il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione'". "La tassabilità ai fini dell'Iva -concludono i consulenti- è sancita da una distinzione concettuale che viene fatta tra il 'fatto generatore' dell'imposta, costituito dalla prestazione di servizi effettuata, e l"esigibilità' dell'imposta, che è il diritto dello Stato di ottenere, da un dato momento, il pagamento dell'Iva dal soggetto passivo".