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Migranti: 'Qui è guerra con Malta!', da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (3)

AdnKronos

(AdnKronos) - Ma l'arrivo della nave Diciotti presso il porto di Catania ha segnato "l'inizio di una ulteriore fase, in quanto è stato impartito l'ordine al comandante Kothmeier di non 'calare la passerella' e lo scalandrone ed è stato predisposto un servizio di sicurezza e di vigilanza per impedire lo sbarco". Solo il 25 agosto è arrivato l'ok per lo sbarco dei migranti secondo l'accordo raggiunto con Albania e Irlanda. Poi, tornando sull'ipotesi di reato a carico del ministro Salvini, i giudici esaminando la questione da una serie di angolazioni giuridiche, hanno affermato che "nella successione degli eventi intercorsi tra il 15 e il 19 agosto non risulta che sia stata posta in essere alcuna condotta, atto o manifestazione di volontà, o qualsivoglia forma di intervento diretto o indiretto posto in essere dal ministro Salvini idoneo a determinare o condizionare le scelte delle autorità marittime". "Tantomeno è emersa l'esistenza di una sua condotta materiale finalizzata a una privazione della libertà personale, commessa nell'esercizio di una funzione amministrativa ovvero come un mero comportamento sine titulo". "L'unico dato che emerge - come sottolinea il Tribunale dei ministri di Palermo - è costituito dal fatto che, venuto a conoscenza dell'evento, in occasione del Comitato per la sicurezza del 14 agosto 2018, quando ancora il barcone si trovava in acque libiche e l'ipotesi che pervenisse in Italia si presentava ancora mera possibilità, il ministro ha chiesto di essere semplicemente informato della vicenda".E ricorda che il capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Matteo Piantedosi, anche lui in un primo momento indagato per sequestro di persona, "rispondesse in piena autonomia ai suoi interlocutori senza previa consultazione del ministro Salvini e senza mai fare riferimento a un ordine o una direttiva ricevuta o alla necessità di consultarsi con lui prima di rispondere". "Appare quindi evidente che l'atteggiamento del Ministero dell'Interno fosse legittimato dall'attesa della risoluzione della questione preliminare sulla individuazione dello stato di primaria responsabilità oggetto di contrasto tra le autorità marittime dei due Stati". E ribadisce che "sotto l'aspetto squisitamente penalistico" per il periodo che va dal "15 agosto al 20 agosto non vi siano elementi per configurare il sequestro di persona". "E' noto infatti che il delitto di sequestro di persona si realizza dal punto di vista oggettivo allorché si privi taluno della propria libertà per un lasso di tempo apprezzabile e, sotto il profilo psicologico, quando vi sia la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale". Ma nel caso del ministro Salvini la "situazione non ricorre per il periodo in esame" in quanto "i migranti non hanno subito alcuna restrizione della libertà personale". Inoltre, il ministro "non è intervenuto esercitando una qualche forma di coazione diretta o indiretta". "Né d'altra parte i migranti hanno avuto la benché minima percezione di una limitazione della libertà di locomozione, avendo accusato, al pari dell'equipaggio della nave Diciotti, solo una comprensibile stanchezza connessa alla lunga navigazione e alla situazione di stallo amministrativo".