La legge

Cervelli in fuga, scattano le agevolazioni per farli rientrare

Pruneddu Pietro

Dopo un'attesa di oltre un anno, scattano finalmente le agevolazioni per il "rimpatrio dei cervelli in fuga". L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che fa chiarezza sull'insieme di norme (contenute in più decreti) che impedivano di fatto il reale utilizzo degli incentivi per il rientro dei lavoratori. L'agevolazione può scattare dal 28 gennaio e vale anche per i co.co.co. La circolare fissa i criteri per beneficiare degli incentivi, le date dalle quali scatta la possibilità di rivendicare lo sconto fiscale e anche le categorie alle quale è applicabile. L'incertezza normativa, che aveva creato molte polemiche e minacce di dimissioni da parte di alcuni parlamentari, era dovuta a un pasticcio burocratico. Le varie norme, previste da un decreto e trasformate in legge nel 2010, erano state modificate dall'ultimo decreto Milleproroghe di fine 2011. Per l'attuazione serviva però la circolare attuativa diffusa oggi. Chi ne beneficia - Innanzitutto anche Co.Co.Co e borsisti potranno usufruirne. Hanno diritto agli incentivi i cittadini dell'Ue, nati dopo il 1 gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Il termine assunzione, spiega l'Agenzia, assorbe non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco: tra questi quelli da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come le somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L'attività in Italia è agevolata anche se "slegata" da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l'agevolazione anche se non è attinente all'attività di studio o lavoro svolta all'estero. Beneficiati anche cittadini Ue - Possono beneficiare degli incentivi anche i cittadini dell'Ue, nati dopo il 1 gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale conta l'assunzione o l'avvio dell'attività in Italia. In altre parole, accede al beneficio non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li matura successivamente, e comunque prima di essere assunto. Residenza e domicilio - Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attività, purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l'inizio. Inoltre, ciò che pesa per accedere all'agevolazione è che il cittadino abbia effettivamente svolto attività di lavoro o studio all'estero e che possa dimostrarlo, anche se non si è iscritto all'Aire. Per il datore di lavoro - Entro il 31 maggio prossimo i sostituti d'imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l'anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l'applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione. La circolare, infine, spiega che, a partire dall'anno d'imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta.