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Risarcimento o reintegra? Le scelte dei Paesi in caso di licenziamento
Milano, 13 ott. (Labitalia) - Il risarcimento è il rimedio predominante in caso di licenziamento individuale ingiustificato. Questo è il dato che emerge dall’indagine di Toffoletto De Luca Tamajo, uno dei maggiori studi legali italiani specializzato in diritto del lavoro e sindacale per le aziende e contratti di agenzia. L’indagine, che ha coinvolto 41 Paesi in tutto il mondo, ha preso in considerazione esclusivamente il regime sanzionatorio applicabile alle aziende di medie e grandi dimensioni in caso di licenziamento individuale ingiustificato. Escluse, invece, dall’oggetto dell’indagine le sanzioni in caso di licenziamento di dirigenti o rappresentanti sindacali, di lavoratori dipendenti di aziende di piccole dimensioni e le conseguenze sanzionatorie previste per il licenziamento discriminatorio, per violazioni procedurali o per cessazione di contratti a termine. I risultati sono ben rappresentati nella nuova Law Map dello Studio pubblicata oggi, che evidenzia come a livello globale siano in minoranza i Paesi nei quali la reintegrazione è prevista come rimedio esclusivo. È questo il caso di Austria, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia e Romania; o di altri Paesi come Russia, Panama o Portogallo, dove tuttavia il lavoratore può optare per il pagamento di un’indennità sostitutiva (come in Italia fino alla riforma del 2012). È bene sottolineare, poi, che in gran parte dei Paesi oggetto di indagine, pur essendo previsti legislativamente sia il risarcimento che la reintegrazione, di fatto quest’ultima non viene quasi mai disposta. Si tratta, in particolare, di Francia, Spagna, Uk, Australia, Lussemburgo, Cipro, Danimarca, Irlanda, Svezia e Ungheria; e ancora di Messico, Turchia, Israele ed Emirati Arabi. La reintegrazione è del tutto esclusa, invece, in Svizzera, Finlandia, Belgio, Argentina e Cile, dove l’unico rimedio possibile è il pagamento a favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria, il cui ammontare varia da Paese a Paese: in Finlandia, ad esempio, può arrivare fino a 24 mensilità; in Svizzera, invece, fino a un massimo di 6. Menzione a parte meritano gli Stati Uniti che ad oggi rappresentano l’unico Paese (tra quelli esaminati) in cui non trova applicazione alcuna sanzione, considerato che il licenziamento, salvo alcune specifiche eccezioni, può essere intimato in qualunque momento, anche senza preavviso e motivazione.