Tutte le risposte sul mattone Come salvarsi da Imu e Tarsu
Sono molte le mail che ci avete mandato all’indirizzo fisco@libero-news.it. Molte e precise. C’è voglia di capire se sia possibile pagare meno tasse. Nessuno di quelli che ci hanno scritto - e ovviamente nemmeno noi - ha intenzione di studiare sotterfugi per evadere. L’obiettivo delle domande che abbiamo girato allo studio Pirola Pennuto Zei & Associati - il più grande d’Italia - è un altro: uscire dalla cappa del terrorismo psicologico che ha portato milioni di contribuenti a non capire più se, come e quanto pagare. Sì, i giornali spiegano come sono le imposte, pubblicano tabelle, intervistano esperti. Ma ogni caso è particolare. Per questo abbiamo allestito questo “sportello libero” per provare a rispondere ai mille dubbi che hanno afflitto gli italiani durante queste settimane. Prendete la questione del contante: è vietato sopra i mille euro, è vietato incassare la pensione cash oltre 980 euro... La gente ha perso il conto, non sa più come comportarsi, ha paura di sbagliare una mossa e di vedersi gli esattori davanti alla porta. Noi vogliamo invece che gli evasori paghino tutto fino all’ultimo centesimo (senza sconti di pena), ma anche che gli onesti cittadini non impazziscano nel comprendere le novità della manovra cosiddetta “salva-Italia”. Oggi abbiamo pubblicato le principali domande, quelle più comuni agli altri lettori, e vedrete che le risposte sono precise ed esaustive. Una cosa però ci è balzata all’occhio: la stragrande maggioranza dei quesiti riguarda la casa. Cioè il bene principale degli italiani: l’80% è proprietario e non sono pochi nemmeno i pluriproprietari, vuoi per un’eredità o, semplicemente, perché nella seconda abitazione hanno sistemato il figlio. Colpire la casa (in vista c’è pure l’adeguamento delle rendite al valore di mercato) è come colpire un parente: chi ha fatto sacrifici magari accetterebbe un ritorno alla vecchia Ici, ma non sopporta di non capire. Quel calcolo da pazzi che hanno inventato i tecnici su cui pagare l’aliquota (rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 160 per le unità immobiliari accatastati nei Gruppi A, C/2, C6, C7) si scontra con gli aumenti che potranno applicare i sindaci e con gli sconti di cui beneficeranno le famiglie con figli. La confusione è tanta, al punto che si prospetta un’ulteriore contrazione del mercato - complice il credit crunch, cioè la banca è stitica nel concedere il mutuo. Ma non c’è solo la casa che assilla gli italiani: lo scudo, la famigerata tassa sul lusso, il grande fratello fiscale, la Tarsu, i super bolli... Scriveteci a fisco@libero-news.it. Almeno capiremo meglio di che tasse morire. di Giuliano Zulin Di seguito le domande e le risposte Imbrogliata dal venditore Sono proprietaria unica e esclusiva di un appartamento rendita cat. Euro 298 a Pistoia, acquistato il 2 agosto 2005 e mai da me abitato poiché rimasto nella disponibilità del venditore fino alla data dello sfratto, 9 aprile 2010. Dopo la liberazione mi sono resa conto che il venditore mi ha lasciato la casa deviando su una sua proprietà tutti gli allacci delle forniture e quindi è inabitabile in quanto senza energia elettrica né acqua né gas e vuota da persone e cose. Attualmente la mia residenza è in altro alloggio, dove effettivamente vivo. Devo corrispondere l’Imu per intero? Marina Berti Purtroppo allo stato attuale non sono previste agevolazioni per situazioni di questo tipo. Per questa tipologia di immobile, qualificata come seconda casa, l’aliquota Imu è la più elevata e non è da escludersi che il Comune in cui si trova l’unità abitativa possa anche prevedere l’innalzamento dell’aliquota base. * * * Cinque case, ma non affittate Sono proprietario di 5 case che non sono affittate e che quindi non producono reddito. Come mi intaccheranno le nuove norme? Salvatore Buttitta Relativamente all’Imu ed in relazione alla casa destinata ad abitazione principale potrà usufruire della aliquota ridotta dello 0,4% e di una detrazione di 200 euro annui e, se ha figli, della ulteriore riduzione sino ad un massimo di 200 euro (50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione principale). Sulle altre abitazioni, ancorché non affittate, dovrà pagare l’aliquota piena senza alcuna riduzione (0,76%). Ciascun Comune ha la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e di aumentare la detrazione di 200 euro sino alla concorrenza dell’imposta dovuta sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Segnaliamo altresì che la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 160 per le unità immobiliari accatastati nei Gruppi A, C/2, C6, C7. Infine ai fini Irpef segnaliamo che il reddito attribuito alle case di abitazione tenute a disposizione è aumentato di un terzo rispetto a quello risultante dal certificato catastale. Ad oggi manca nel nostro ordinamento la disposizione prevista nella legislazione tedesca che prevede che l’imposta non possa eccedere il reddito prodotto da ciascun bene. * * * Un immobile in Germania Avendo una casa in Germania pago lì la tassa di possesso. La casa è affittata e sull’affitto percepito non pago niente in Germania perché ho il mutuo che posso dedurre. Lo stesso affitto lo devo dichiarare in Italia e qui mi tolgono il 15% pur avendo le spese che sono per adesso uguale come affitto. Vuol dire che pago le tasse sul reddito inesistente. Per non lasciarmi derubare sarebbe meglio: aprire una Srl e spostarci l’immobile; aprire un trust; emigrare; vendere tutto? L’immobile vale meno di 150.000 euro. T.K. La normativa di riferimento prevede che sul valore degli immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia, sia dovuta un’imposta pari allo 0,76% del valore; proprio al fine di evitare alcuni profili di incompatibilità con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - che di fatto avrebbero comportato la totale illegittimità e censura della norma - è previsto che da tale imposta si possa dedurre fino a concorrenza del suo ammontare un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile, con la conseguenza che l’imposta totale finale da corrispondere nel nostro Paese può risultare di fatto minore. Ciò detto, tra le varie alternative prospettate potrebbe essere privilegiata quella relativa alla costituzione di un trust in cui segregare l’immobile; per quanto la normativa italiana sul tema sia stata modificata di recente in senso abbastanza restrittivo, un trust opportunamente strutturato (in quanto a tipologia, beni da apportare, indicazione dei beneficiari, ecc.) potrebbe di fatto consentire un risparmio d’imposta. * * * Abitazione di edilizia popolare Ho un appartamento di proprietà. Cosa mi consigliate di fare per risparmiare sulle tasse, visto che ha una categoria A4 (suppongo edilizia popolare) e vi abito da solo? lettera firmata Nella categoria catastale A4 sono raggruppate le abitazioni di tipo popolare. Si tratta di unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. Soprattutto nelle grandi città generalmente questa classificazione non è più rispondente alla situazione reale ed è proprio quello che l’annunciata riforma del Catasto dovrebbe verificare. In ogni caso la rendita catastale, che in futuro dovrebbe essere determinata con riferimento ai mq e non ai vani (come avviene attualmente), dipende non solo dalla categoria catastale ma anche dalla classe dell’immobile. In sintesi, potrebbe essere utile la verifica della rendita attribuita. Segnaliamo tuttavia che l’Imu così come è attualmente congegnata tiene conto del valore in quanto a categorie catastali basse corrisponde una rendita bassa. Vivendo nell’appartamento potrà usufruire dell’aliquota ridotta dello 0,4% e delle ulteriori riduzioni anche di quelle che il Comune in cui è ubicato l’appartamento deciderà eventualmente di definire. * * * Una famiglia su tre piani Vivo e risiedo a Fidenza (Parma), regolarmente sposato in comunione dei beni, ho una figlia di 15 anni studentessa liceale. Abitiamo in una casa di tre piani ad ogni piano (rispettivamente: rialzato - primo -secondo) è composto di un appartamento. La mia famiglia abita al 2° piano, al piano rialzato ed al primo abitavano i nostri genitori, deceduti da qualche anno. Attualmente le due unità abitative di circa 85 mq. sono state regolarmente cedute in locazione. L’intera casa è stata comprata negli anni ’80 ristrutturata integralmente con messa norma impiantistica, il tutto a prezzo di notevoli sacrifici. L’immobile è posto non nel centro storico, ma nella periferia. I due appartamenti locati mi verranno classificati come seconda e terza abitazione? Gabriele Solari L’unità abitativa in cui risiede con la famiglia godrà della aliquota Imu ridotta dello 0,4% sul valore attribuito all’immobile che è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 160; dall’imposta così determinata si potrà detrarre la somma annua di 200 euro ed in aggiunta la somma di 50 euro per la figlia convivente di età minore a 26 anni. Anche in questo caso è facoltà del Comune in cui si trova l’immobile variare l’aliquota in aumento o in diminuzione di uno 0,2% annuo ed incrementare l’importo della detrazione spettante. Sulle unità abitative locate l’aliquota sale allo 0,76% (in questo caso il Comune potrà aumentare o diminuire l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali) salva la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota allo 0,4%. Per risparmiare, questa volta l’Irpef ma non l’Imu, una buona soluzione potrebbe essere quella di optare per la cedolare secca sugli affitti che consentirebbe una tassazione forfettaria del 19 o 21 per cento sul valore annuale del canone di affitto. * * * Proprietario e usufruttario Ho comprato due anni fa un appartamento di 68 metri quadri in periferia di Montesilvano (Pescara). Siamo io e mia figlia: lei ha la proprietà e io sono usufruttaria. Vorrei sapere se posso pagare meno tasse su questa casa visto che siamo disoccupate e facciamo lavori saltuari . lettera firmata Il soggetto passivo dell’Imu è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di specie l’imposta graverà sull’usufruttuario. Qualora l’immobile costituisca l’abitazione principale della signora, saranno applicabili le riduzioni di aliquota e le detrazioni indicate in risposta ad altri quesiti. * * * Pensione minima, casa ereditata Siamo una coppia anziana (marito 90 ed io 71 anni) che vive in casa di proprietà a Genova, con le due pensioni di mio marito, malato di Alzheimer da 6 anni. Le due pensioni sono pensioni minime: il totale non supera i 1100 euro mensili. Le spese farmaceutiche per entrambi sono continue e costose, essendo fuori dai rimborsi Asl. Abbiamo una piccola vettura del 2002, non possiamo permetterci aiuti o badanti. Io seguo da sola (ho una malattia rara genetica) mio marito da 5 anni e vivo praticamente isolata dalla società. Non ricordo quando sono stata al cinema l'ultima volta, o in un ristorante a mangiare una pizza, o in ferie. Non ho redditi, in quanto non ho proprietà o pensioni personali. Una vecchia zia che assistevo da 10 anni (sì anche lei) è mancata in novembre ed ora scopro di essere l’unica erede. Contanti pochissimi, ma una abitazione a Monfalcone di 85mq, da ristrutturare e mettere a norma con gli impianti, che tento inutilmente di vendere. Questa casa, verrà legalmente assegnata a me. Vorrei sapere con il nuovo Imu, quale sarà la mia posizione fiscale e come verrà considerata, non possedendo io nessun immobile ed essendo in altra provincia e altro comune. La casa è disabitata da 5 anni e per essa io, con immensi sacrifici, pago le spese di amministrazione e una piccola assicurazione contro il furto. Luigi e Fiorella Ravara Purtroppo anche in questo caso la casa ereditata verrà considerata come seconda casa e quindi sconterà una aliquota dello 0,76%. Trattandosi di unità immobiliare tenuta a disposizione sulla stessa si determinerà un aggravio di un terzo della base imponibile Irpef. La soluzione di cercare di vendere l’unità immobiliare è senza’altro la più ragionevole anche se il momento non è favorevole. In alternativa si potrebbe pensare di donare/vendere la casa ad un Istituto di assistenza in cambio di una assistenza vitalizia. * * * Tre immobili in mio uso Colgo l’occasione per porre alla Vostra attenzione alcuni quesiti su tre unità immobiliari che uso a vario titolo: 1 - Ho la proprietà al 50% di una prima casa (eredità dei genitori) con l’unico fratello che la usa parte come prima casa e parte come studio professionale. La mia parte gli è stata concessa in comodato d’uso gratuito verbale (senza necessità di registrazione). Come vanno considerate ai fini Irpef ed ai fini Imu da me e da mio fratello? 2 - Ho la proprietà al 50% di una seconda casa l’altro 50% mio fratello che l’ha adibita a sede di una società srl (di cui è amministratore unico) che paga affitto regolarmente dichiarato in 730 e con mutuo pendente. Come vanno considerate ai fini Irpef ed ai fini Imu da me e da mio fratello? 3 - Vivo in un immobile di proprietà di mia suocera in comodato d’uso gratuito di cui però pago tutte le spese ordinarie e straordinarie clausola nel contratto in deroga al codice civile (registrato regolarmente per poter detrarre il 36% e/o 55% delle spese sostenute per ristrutturazione e/o risparmio energetico). Come la deve considerare mia suocera nella sua dichiarazione Irpef ed ai fini Imu visto che io la uso con la mia famiglia come abitazione e residenza e ne sostengo le spese d’esercizio? lettera firmata Per quanto riguarda l’Irpef la Manovra Monti non ha modificato il quadro esistente. Circa l’Imu a partire dal 2012 il 50% dell’unità immobiliare attribuita a suo fratello a da questi utilizzata come prima casa potrà godere dell’aliquota ridotta dello 0,4% oltre alla detrazione di 100 euro (50% di 200 €) su base annua. Per il restante 50% del valore l’immobile potrebbe configurarsi come bene strumentale per destinazione non produttivo di reddito fondiario: in tale caso è facoltà del Comune applicare una aliquota ridotta dello 0,4%. Per quanto riguarda la parte di casa adibita a sede di Srl vale quando indicato per il fratello al punto precedente. Per il 50% del valore dell’unità abitativa di sua proprietà ma utilizzata dal fratello l’Imu sarà applicata con l’aliquota più elevata dello 0,76% (con le precisazioni indicate nelle risposte agli altri quesiti). La casa di proprietà della suocera ai fini IMU è considerata come seconda casa con le conseguenze in termini di aliquota applicabile infra evidenziate. Ai fini Irpef nulla è mutato. * * * Il bollo sui capitali scudati Vorrei sapere come fare ricorso per non pagare l’illegittimo bollo sulle somme scudate. lettera firmata Il comma 6 dell’articolo 19 della Manovra Monti ha introdotto un’imposta di bollo speciale per le attività finanziarie “scudate”, con aliquota pari al 10 per mille per l’anno 2012, al 13,5 per mille per il 2013 e al 4 per mille dal 2014. Ad oggi, anche ai fini della presentazione di un eventuale ricorso, una delle maggiori criticità sembra essere costituita dall’individuazione delle attività da assoggettare all’imposta, nonché del relativo valore di riferimento da considerare. Come regola di carattere generale va osservato che la presentazione di un ricorso non può prescindere dalla valutazione del singolo caso concreto, tenuto conto peraltro del fatto che nella realtà i casi pratici in cui si è deciso di scudare hanno superato (e di molto!) le singole fattispecie prospettate dalla normativa e dalla prassi interpretativa di riferimento. Infatti, si potrebbe aver effettuato non solo uno rimpatrio o materiale o giuridico, ma si potrebbe aver scudato per il tramite di società finanziarie italiane o estere attività liquide o compendi immobiliari, partecipazioni societarie o collezioni d’arte, ecc. Validi spunti su cui fondare un riscorso potrebbero essere costituiti dal legittimo affidamento fatto a suo tempo quando si è deciso di avvalersi, pagando un’imposta sostitutiva una tantum definitiva e non più ripetibile, dello scudo fiscale, ma anche sull’anomimato che il pagamento di tale imposta avrebbe di fatto garantito, posto peraltro che ad oggi solamente il pagamento dell’imposta di bollo speciale consente di continuare a beneficiare dell’anonimato verso il fisco. * * * Gli accertamenti sulla Tarsu Alcuni comuni hanno inviato un accertamento sulla Tarsu. La banca dati del Comune è stata incrociata con quella dell’Agenzia del Territorio e dove sono state riscontrate delle differenze è arrivato il “regalo”. Chiedo come ci si possa difendere da questi accertamenti visto che: 1. da circa un paio di anni presentando in Catasto il Docfa di una qualsiasi unità immobiliare la superficie catastale non compare più in visura (ma solo sulla ricevuta di presentazione). Conoscendo gli operatori dell’Agenzia solo a video mi comunicano la superficie catastale che spesso non coincide con quella ai fini Tarsu. 2. La banca dati del Comune era aggiornata dai funzionari comunali con tanto di sopralluogo. Mi risulta che l’art. 24 comma 38 della Legge 449 attesti che la verifica delle superfici Tarsu corregga precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall’amministrazione comunale, e produca la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie senza altri oneri e sopratasse. Questa è la seconda incongruenza: perché devo pagare per un inesatto rilievo effettuato anni fa dai tecnici del comune? Marco Magni Siamo a conoscenza delle incongruenze segnalate dal lettore, in particolare di quella segnalata al punto 1) – presentazione della denuncia catastale senza sapere su quale superficie si andrà a pagare – e soprattutto di quella evidenziata al punto 2 – verifica della superficie Tarsu e iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie senza altri oneri e soprattasse. Al momento, non ci risultano orientamenti significativi della giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema, ovvero prese di posizioni dell’Amministrazione Finanziaria, considerato anche la peculiarità di tale imposta. Tuttavia, ci riserviamo di ritornare sull’argomento con un maggior approfondimento della questione. * * * Lo stipendio sul conto svizzero Siamo due dipendenti quali sarebbero i vantaggi di far accreditare uno stipendio su un conto in Svizzera? Ed è lecito? lettera firmata È sicuramente lecito farsi accreditare lo stipendio derivante da un rapporto di lavoro dipendente in Svizzera; non ne derivano però particolari vantaggi, soprattutto di natura fiscale, anzi il dipendente se fiscalmente residente in Italia dovrà compilare al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nel Quadro RW le somme detenute all’estero, nel caso di trasferimenti nel corso del periodo d’imposta superiori a Euro 10.000.