Flirt tra colleghi sono top secret Pettegolezzi vietati in ufficio

Nicoletta Orlandi Posti

Stop ai pettegolezzi in ufficio. Lo intima la Cassazione, precisando che le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret e non possono essere oggetto di   "pettegolezzo". Sul tema, riconosce la Suprema Corte, c'è parecchia "ipocrisia", ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere. In questo modo, la Quinta sezione penale ha convalidato una condanna per violazione della privacy e per diffamazione nei confronti di C. R., un 62enne cliente di una filiale di una banca di Torino che,  dopo aver ripetutamente corteggiato senza successo una dipendente   dell'istituto di credito, D. R., aveva assoldato una 007 della Holmes Investigazioni, C.C., per spiare tutti i movimenti dell'amata. Dopo   aver raccolto i dati, aveva cominciato a spargere la voce, con tanto   di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata  infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. La vicenda è finita in un'aula di giustizia. Dieci mila euro di danno - Se la 007 è stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy "per avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalità dell’incarico" (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca C. R. è stato condannato  ad un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso è scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una   provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso  in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilità. La sentenza - La Cassazione - sentenza 44940 - ha evidenziato   che "non vi è dubbio che la diffusione, all'interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione,   sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. E’ pur vero -   aggiungono gli 'ermellini' - che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata non all'impiegata ma al suo amante (l'unico che  fosse coniugato) ma è altrettanto vero che la riprovazione sociale (anche se spesso materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia),  colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d'altronde, anche in assenza di valutazioni morali da parte di terzi,   fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo". Stalking - La difesa del cliente respinto ha tentato anche la carta del diritto di critica. "Che la donna - scrivono i giudici - avesse una relazione con un collega, che portasse minigonne vistose o vestisse in modo, secondo C. R., non appropriato, non si vede in che   maniera potesse riguardare, non si vuol dire la 'salus rei publicae', ma nemmeno il rendimento professionale della donna. Come cliente -   concede la Cassazione - C. R. avrebbe potuto lamentarsi delle vere o  pretese defaillance professionali dell’impiegata, se esse lo avessero   danneggiato, ma non si vede quale rilievo possano avere avuto, per   C.R. e per la ristretta comunità dei colleghi di D. R., le sue vicende personali, sentimentali e sessuali".  La Cassazione ricorda a C. R. che si è salvato da una condanna per stalking solo perchè i fatti si sono svolti prima dell’entrata in  vigore della legge. E, a futura memoria, piazza Cavour ricorda che "il  codice della privacy si prefigge lo scopo di tutelare quei dati   personali quali le convinzioni politiche, religiose, filosofiche, i   gusti sessuali anche nei suoi aspetti patologici (pedofilia,   sadomasochismo..)".