Vaticano, Papa vare legge anti riciclaggio

Andrea Tempestini

Il nome è freddo: legge 127. Ma la portata del provvedimento è signficativa. Con esso, da giovedì 30 dicembre, la Chiesa si adegua alle norme dell'Unione europea in tema di riciclaggio dei capitali. La legge è stata promulgata dal Papa, Benedetto XVI. PADRE LOMBARI, "SVOLTA EPOCALE" - Per Padre Lombardi, il direttore della sala stampa del Vaticano, la svolta consegna al passato l'epoca in cui si peccò di ingenuita: "Da ora, nessuno potrà più approfittarsi di noi". Nelle legge 127 si legge che "ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri", che svolge professionalmente un'attività di tipo economico o finanziaria legata al Vaticano o alla Santa Sede è tenuto al "rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". PENE SEVERE - Vengono poi previste pene severe, quali la reclusione fino a 12 anni per riciclaggio, fino a 15 anni per reati legati al terrorismo e all'eversione e, infine, il carcere può scattare anche per malversazine ai danni dello Stato (dai sei mesi a quattro anni), per truffa (da uno a sei anno) e per abuso di informazioni privilegiate (da uno a sei anni). CONTROLLI SU DENARO IN ENTRATA E USCITA - L’articolo 39 prevede che "ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell’ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all’autorità di informazione finanziaria". La dichiarazione conterrà i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante; l’importo del denaro contante e la sua origine; l’itinerario seguito. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e conservate per un periodo di cinque anni. L’autorità di informazione finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie.