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Rider: l'esperto, Dl apprezzabile ma non innovativo
Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel complesso, pur essendo apprezzabile nell’intento, l’intervento non risulta particolarmente innovativo". A dirlo Carlo Majer, co-managing partner di Littler Italia, riferendosi al decreto legge 101/2019, entrato in vigore il 5 settembre scorso. "Il provvedimento - fa notare - si inserisce nel filone dei recenti interventi legislativi, primo fra tutti, il cosiddetto statuto dei lavori autonomi, volti a predisporre una regolamentazione minima a favore dei lavoratori che, in quanto non subordinati, risultano sprovvisti di numerose tutele". "Il legislatore - spiega - non ha fatto altro che sancire in via legislativa le conclusioni cui in realtà era già pervenuta la Corte d’Appello di Torino nel caso Foodora del 2019, con tutti i relativi limiti. In questo caso, infatti, la giurisprudenza era già giunta alla conclusione secondo cui, pur restando tecnicamente autonomo, il rapporto di lavoro dei riders dovesse essere ricondotto nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, cui si applica, almeno in parte, la disciplina del lavoro subordinato". "L’applicazione di tale disciplina - avverte - non era tuttavia lì sancita in via definitiva, ma veniva subordinata alla verifica caso per caso della effettiva etero-organizzazione datoriale, vale a dire la sussistenza in capo al committente del potere di determinare le modalità della prestazione, pur in mancanza della possibilità di esercitare un vero e proprio potere gerarchico e disciplinare". "Il legislatore, pertanto, essendosi limitato a recepire tale orientamento, non ha in realtà risolto la questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, ma ha solo autorizzato l’applicazione nei loro confronti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, lasciando che siano ancora una volta i giudici, in definitiva, ad avere l’ultima parola", aggiunge. "Il decreto - continua Carlo Majer - ha previsto, in generale, l’applicabilità nei loro confronti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e in particolare: la possibilità di determinare il compenso in base alle consegne effettuate (a cottimo), purché in misura non prevalente; la possibilità di riconoscere un compenso su base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata; l’assoggettamento alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro".