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Conflavoro Pmi, giro di vite su stage azienda da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Lucca, 2 mag. (Labitalia) - Giro di vite sugli stage nelle aziende da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Conflavoro Pmi, associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese, ricorda che con il mese di maggio saranno attivati, secondo una circolare specifica, controlli sull’utilizzo dei tirocinanti nelle aziende e mette in guardia su possibili avvertimenti e sanzioni. A parlare è il presidente di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco: "è giusto che i tirocini formativi non vengano utilizzati come alternativa ai contratti di lavoro subordinato ma va anche ricordato come le aziende siano attualmente già vessate da controlli di ogni tipo. E' poi forse arrivato anche il momento di interrogarsi sull’efficacia dei contratti collettivi proprio nella parte che definisce il rapporto fra dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Una diversa regolamentazione forse eviterebbe fenomeni quali quelli segnalati e messi sotto la lente dall’ispettorato del lavoro". Un tema, questo, che si ricollega in generale alla questione dei contratti collettivi, alla rappresentatività di chi li firma e alla loro rispondenza alle esigenze soprattutto della piccola e media impresa. Insieme al tema dei tirocini formativi Capobianco inserisce anche quello dell’alternanza scuola-lavoro: "riteniamo molto importante la previsione per cui i ragazzi delle scuole possano fare un periodo di formazione e conoscenza del mondo del lavoro come attività curricolare. Anche in questo caso è una previsione che va salvaguardata e non sottoposta a lacci e lacciuoli che limitino il rapporto fra istruzione e creazione di professionalità e competenze". Entrando nello specifico Conflavoro Pmi ricorda su quali aspetti verteranno i controlli nelle aziende sui tirocini, così come da circolare dell’ispettorato del lavoro. Gli ispettori dovranno valutare se l’attività del tirocinante è funzionale all’apprendimento e non semplice esercizio di attività lavorativa. Non sarebbe, in sostanza, possibile, prevedere un tirocinio per attività elementari e ripetitive per cui non è necessario un periodo di formazione. Il tirocinio non può essere attivato per sopperire ad esigenze di organico del soggetto che lo ospita: sarebbe quindi da evitare la presenza di uno stagista in assenza di tutor. Gli ispettori, poi, sono chiamati a controllare la presenza in azienda del progetto formativo individuale e la sua corrispondenza alle effettive mansioni svolte dal tirocinante. Sotto la lente anche l’organizzazione di presenze e orario e la misurazione delle performance dei tirocinanti, che non dovrebbe essere prevista . Chi contravviene alle normative rischia la trasformazione dello stage in assunzione subordinata ma solo come sanzione estrema. Come prima ipotesi c’è l’intimazione a cessare il tirocinio e il divieto di attivarne altri nei successivi 12 o 18 mesi. In casi di minore gravità è previsto un invito alla regolarizzazione o una multa il cui importo, nel caso di mancata corresponsione dell’indennità prevista dal tirocinio, varia fra mille e 6mila euro.