La riforma del lavoro

Come cambiano i contratti. Le novità su partite Iva, flessibilità, stage e tirocini

Andrea Tempestini

  La riforma del Lavoro contiene novità su giovani e occupazione, ammortizzatori sociali, flessibilità in entrata, partite Iva e tutele contrattuali. Segue un riassunto dei principali provvedimenti del testo del governo Monti. Come si accede al mondo del lavoro - La riforma incide anche sul contratto di apprendistato: per evitarne usi distorti che comportino vantaggi in termini economici e normativi ai datori di lavoro, e per combattere il precariato, è stata introdotta la durata minima non inferiore a sei mesi. Per le stesse ragioni è stato fissato nella misura di 3 a 2 il rapporto tra il numero di  apprendisti che possono essere assunti presso lo stesso datore di lavoro e le maestranze specializzate (e qualificate) in servizio, che si riduce in in 1 a 1 per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti. Un'altra novità è relativa alla previsione di una percentuale minima di qualificazione: se il datore di lavoro non avrà confermato almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 26 precedenti, non potrà accedere alla stipula di nuovi rapporti attraverso questo istituto. Contratti a tempo determinato - La riforma apporta modifche sostanziali. Il testo, per favorire le esigenze di flessibilità delle imprese, elimina il cosiddetto causalone nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato presso il singolo datore di lavoro. Il contratto a tempo determinato potrà così essere stipulato per una durata massima di 12 mesi senza che venga apposta la causale all'atto della stipula. Più tutele per i lavoratori, invece, arrivano dal computo dei periodi prestati in somministrazione ai fini del tetto massimo di 36 mesi, effettuabili come lavoratore a termine presso lo stesso datore di lavoro nonché dall'aumento delle pause obbligatorie tra un contratto e l'altro che sale da 10 a 60 giorni per i contratti inferiori a sei mesi e da 20 a 90 per quelli di durata superiore. Partite Iva - Per evitare che dietro a una partita Iva si nascondano rapporti di lavoro subordinato, vengono poste condizioni alla collaborazione:  avere una durata non superiore a 8 mesi; il fatturato conseguito nell'ambito del singolo rapporto di collaborazione non deve essere superiore all'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore, nell'arco dello stesso anno solare; il collaboratore non deve avere una postazione fissa presso una delle sedi del committente. Nel caso in cui le condizioni non fossero rispettate collaborazione non sarà considerata genuina e il rapporto verrà trasformato in un co.co.co o in subordinato. I tirocini - Le novità non saranno subito in vigore: il legislatore rimanda alla Conferenza Stato-Regioni il compito di riformulare le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento. Nel dettaglio, la riforma individua alcune tipologie dei principi che dovranno essere seguiti per riordinare l'impianto vigente: revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; previsioni di strumenti volti a prevenire e arginare un uso distorto di questo strumento; individuazione degli elementi qualificanti e delle conseguenze nel caso siano assenti. Si introduce anche il riconoscimento di una "congrua indennità" anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro: gli stage dovranno essere retribuiti. Minimo contrattuale - Viene introdotto anche per i lavoratori a progetto: la legge Fornero interviene sulla disciplina del corrispettivo collaboratori a provetto. Nel dettaglio, si prevede che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.  Gravidanza, malattia, infortunio - La riforma prevede che queste tre circostanze non comportano estinzione del rapporto contrattuale, che resta in sospeso senza erogazione del corrispettivo. In caso di gravidanza, inoltre, la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo previsione contrattuale più favorevole. In caso di infortunio o malattia, salva diversa previsione contrattuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto sarà però da considerarsi risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto.