Carcere ai pedofili online

Albina Perri

In inglese si chiama grooming. In italiano adescamento on line di ragazzini. E' già un reato in alcuni Paesi (in Europa solo in Inhilterra e Norvegia), ma in Italia ancora no: se un adulto circuisce vostro figlio in chat, e lo convince a intrattenere una relazione, non è punibile. Ora però almeno c'è uno schema di disegno di legge che prevede da uno a tre anni di galera. Lo hanno presentato il presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna e quello della giustizia Alfano. Lo schema è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri e recepisce la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. La settimana scorsa il tema era stato affrontato dall'Italia anche al Parlamento di Strasburgo: l'onorevole Roberta Angelillli ha fatto infatti approvare un'importante raccomandazione al Consiglio e agli Stati membri sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La raccomandazione prevede la lotta al turismo sessuale, l'introduzione del reato di grooming, lo scambio di informazioni tra i casellari giudiziari degli Stati, la tutela delle vittime prima e dopo il processo, la creazione di un sistema di allerta rapido per i minori scomparsi. Ecco invece che cosa prevede lo schema di ddl approvato oggi dal Consiglio dei ministri:   -il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di violenza sessuale commessa su minore di anni 14; -la previsione del reato di associazione (art. 416) diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione; -l'integrazione del reato di atti sessuali con minorenne con la punizione dei soggetti che abusino della loro posizioni di autorità o influenza sul minore anche quando questi siano ultrasedicenni -l'integrazione del reato di prostituzione minorile mediante l'indicazione della fattispecie del reclutamento. -Viene quindi previsto l'adeguamento dell'articolo che prevede il reato di induzione di minori di diciotto anni a partecipare ad esibizioni pornografiche, alla Convenzione mediante la previsione della condotta consistente nel costringere il minore a prendere parte a spettacoli pornografici e trarne profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi; -l'introduzione del reato di adescamento dei minori a scopi sessuali, anche tramite Internet, punito con la reclusione da uno a tre anni; -la confisca dei patrimoni delle associazioni criminali che si dedicano ai reati in esame; -la subordinazione della concessione dei benefici penitenziari, quando possibili, alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione.