le regole

Riscaldamento, cambia tutto: i nuovi orari zona per zona

Prime misure contro la crisi energetica sono state messe in atto da Roberto Cingolani. Il ministro della Transizione ecologica ha stilato una vera e propria mappa dei limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Non solo, perché il Decreto prevede anche la riduzione di un grado rispetto ai valori massimi delle temperature negli ambienti riscaldati. I provvedimenti saranno da applicare per la prossima stagione invernale.

 

Ecco dunque cosa cambia stando al Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Innanzitutto viene ridotto a un'ora in meno il periodo di accensione degli impianti, che oltretutto si accorcia di 15 giorni. Risultato? La data di inizio verrà posticipata di 8 giorni mentre verrà anticipata di 7 quella della fine. La variazione, però, cambia a seconda delle zone in cui è stata divisa l'Italia:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Ma quali sono queste zone? La zona A è costituita dal Sud Italia e dalle isole; la zona F è quella dell’arco alpino, con città Belluno, Trento e Cuneo. In mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella zona B; Napoli, Imperia e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, e L’Aquila nella E. Cingolani ha anche pensato a come far sì che le fasce vengano rispettate: Enea (Energia Nucleare Energie Alternative), l’ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali e necessarie per impostare il riscaldamento. Gli amministratori di condominio potranno anche diffonderlo ai condomini. E solo in caso di situazioni estreme, i Comuni potranno autorizzare l'accensione dei termosifoni al di fuori dei periodi indicati, purché per una durata giornaliera ridotta. Il Decreto, in ogni caso, non si applicherà agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili.