Lodo Alfano, depositata

Michelangelo Bonessa

"IlLodo Alfano attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali uneccezionale ed innovativo status protettivo che non è desumibile dalle normecostituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di coperturacostituzionale". E' questo uno dei passaggi più significativi dellemotivazioni della sentenza, depositate in serata, con la quale la CorteCostituzionale il 7 ottobre scorso ha bocciato il Lodo Alfano. “Disparitàdi trattamento”  - La sospensioneprocessuale prevista dal Lodo Alfano "é diretta essenzialmente allaprotezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuniorgani costituzionali e, contemporaneamente, crea un' evidente disparità ditrattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, i requisitipropri delle prerogative costituzionali, con consentente inidoneità della leggeordinaria a disciplinare la materia". Lo spiega la Corte Costituzionalenelle motivazioni della sentenza che ha dichiarato illegittimo il Lodo Alfano.La sospensione dei processi nei confronti delle quattro alte cariche delloStato, prevista dal Lodo Alfano, determina la violazione del principio diuguaglianza per una violazione di trattamento di fronte alla giurisdizione"scrive ancora la Corte Costituzionale nel motivare la bocciatura dello"scudo". La deroga, infatti - evidenzia la Consulta - si risolve in una evidentedisparità di trattamento "rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure,svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative edoverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.)o, ancora pi generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, alfine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4,secondo comma, della Costituzione)" Premiernon è preminente sui ministri - "Non è configurabile unapreminenza" del presidente del Consiglio rispetto ai ministri "perchéegli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma silimita a mantenerne l' unità, promuovendo e coordinando l' attività deiministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definità di 'primusinter pares' ". Lo afferma la Corte Costituzionale nelle motivazioni dellasentenza con la quale è stato bocciato il Lodo Alfano evidenziando laviolazione del principio di uguaglianza. "Anche la disciplinacostituzionale dei reati ministeriali - aggiunge la Corte - conferma che ilpresidente del Consiglio e i ministri sono sullo stesso piano". Più avantila Consulta aggiunge che allo stesso modo "non è configurabile unasignificativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri componenti,perché tutti i parlamentari partecipano all' esercizio della funzionelegislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggettialla disciplina uniforme dell' art. 68 della Costituzione" sull' immunità. No all’estensionedell’ummunità - "Illegislatore ordinario, in tema di prerogative (e cioé di immunità intese insenso ampio), può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, ildettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione oestensione di tale dettato". Lo ribadisce, richiamando proprie precedentisentenze, la Corte Costituzionale nelle motivazioni di bocciatura del LodoAlfano per violazione, tra l' altro, dell' art. 138 della Costituzione(revisione costituzionale). Citatoanche Previti -"Il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processopenale" e, pertanto non appare necessario il ricorso al lodo Alfano pertutelare la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioniinerenti all'alta carica da lui ricoperta": è quanto scrive la CorteCostituzionale nelle motivazioni della sentenza sul lodo Alfano, citando, alriguardo, precedenti sentenze della stessa Consulta, tra cui quella sul casoPreviti (n. 451 del 2005). In definitiva, la Consulta ribadisce che anche perle alte cariche la tutela del diritto di difesa è già adeguatamente soddisfattain via generale dall'ordinamento proprio con l'istituto del legittimoimpedimento.