Giurisprudenza
Niente assegno di mantenimentoper chi ha una nuova famiglia di fatto
Un altro passo avanti verso l'equiparazione delle coppie di fatto a quelle sposate. Mentre in Parlamento la legge che sull'equiparazione è impantanata i giudici corrono veloci. Ne è la prova la sentenza, n.394 depositata ieri a Bologna: se una donna divorziata va a vivere con un altro uomo e insieme formano una coppia di fatto, perde il diritto all'assegno di mantenimento dell'ex marito. Lo ha stabilito la Corte di Appello che ha confermato il giudizio del Tribunale di Bologna che aveva consentito ad uomo di smettere di corrispondere gli alimenti alla ex quando lei aveva avviato una nuova relazione. Il nuovo legame secondo i giudici "altera o rescinde la relazione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale". La sentenza era stata sollecitata da uno dei coniugi di una coppia, bolognese e senza figli, che si era separata una decina di anni fa. In sede di separazione era stato stabilito un assegno che il marito doveva corrispondere. Quando però si era arrivati al divorzio, l'uomo aveva chiesto di non pagare più gli alimenti perchè la donna conviveva con un altro uomo. Il tribunale gli aveva dato ragione e così la donna aveva fatto appello. La Corte d'Appello (presidente Vincenzo De Robertis, relatore Fausto Casari, consigliere Lucio Montorsi) però ha confermato la prima decisione. Anche se, va detto, per la corte "della precarietà della situazione si tiene conto ammettendo che il relativo diritto entri in uno stato di quiescienza potendosene riproporre l'attualità per l'ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto". In pratica se la signora litiga con il nuovo compagno, tutto torna come prima. Soddisfatto l'avvocato Guglielmo Tocci, che ha tutelato l'uomo. "Al di là della vicenda, sono soddisfatto che la Corte abbia nuovamente riconosciuto che la famiglia di fatto è a tutti gli effetti equiparabile al matrimonio" andando, per l'avvocato, perfino oltre quanto stabilito dallo stesso legislatore. (Nop)