La sentenza: il lavoro saltuario
La Cassazione ha affermato che la saltuarietà di una prestazione, come quella di un cameriere di un ristorante, non è sufficiente per definire il lavoro come autonomo (sentenza n. 58 del 07 gennaio 2009) perché l’occasionalità è un aspetto del rapporto di subordinazione. Il caso analizzato dalla Corte riguardava un cameriere, che aveva lavorato saltuariamente in un ristorante ed era stato inquadrato come lavoratore autonomo. Precedentemente, la Corte d’Appello di Roma aveva rifiutato le richieste del lavoratore di ottenere una retribuzione come subordinato, dimostrando con prove la saltuarietà della prestazione e sostenendo la conseguente autonomia del lavoratore. La corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, perché ha affermato che il vincolo di subordinazione non richiede al lavoratore di tenersi a totale disposizione del datore di lavoro. Ha inoltre ribadito che il rapporto di subordinazione è caratterizzato dall'assenza di rischio economico per il lavoratore, dal rispetto di un orario, dall'inserimento nell’organizzazione produttiva e dal coordinamento con l'attività degli altri lavoratori.