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Imu, attenti al 18 dicembre: chi non deve pagare la tassa sulla casa

Attenzione all'Imu. "Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo Imu. In proposito, si fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale", fa sapere il Mef.

Inoltre, sempre il Ministero del Tesoro fa sapere che "l’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione  Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024". Infatti va ricordato che la legge di Bilancio 2023 ha previsto di "esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (Imu) i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia".

 

 

Come ricorda Fisco e Tasse, dall'1 gennaio 2023 è in vigore una nuova norma che esenta dal pagamento dell’Imu, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie. Ecco quali sono: gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto. Dunque attenzione alla prossima scadenza e controllate bene chi deve pagare e chi invece può usufruire di una esenzione. 

 

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