Accerchiamento
Fisco, debito con lo Stato? Pronto il blitz nel tuo conto corrente: ecco chi rischia di vedersi prosciugati i risparmi
La Corte dei conti ha dato indicazioni precise per ciò che riguarda la riforma della riscossione dei crediti nei confronti dei titolari dei conti correnti debitori nei confronti di enti pubblici. "Chi è addetto a riscuotere potrà conoscere la consistenza del conto del debitore e non soltanto l'esistenza, mentre è stato dato il via libera al rafforzamento delle misure esecutive come il ritorno al pignoramento della prima casa e a soluzioni straordinarie ed eccezionali per lo smaltimento dell'arretrato. In questo modo si intende superare le difficoltà legate al recupero dei crediti", scrive il Giornale.
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Nel magazzino delle giacenze ci sono 1.068.802,8 garantendo dal 2000 al 2020 una percentuale di crediti riscossi pari al 13%. L'obiettivo è revisionare il sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici. Il governo sta lavorando ai nuovi criteri di revisione per riscuotere i crediti, "ma dai primi segnali non sembra esserci identità di vedute tra politica e giudici contabili", sottolinea sempre il Giornale. Per la Corte dei conti, "gli interventi più energici dovrebbero riguardare la normativa procedimentale che si presenta inidonea ad assicurare adeguata tutela dell'interesse pubblico", con l'idea di trasformare il creditore pubblico in condizione peggiore del creditore privato.
Tra i provvedimenti proposti ci sarebbe il pignoramento immobiliare, che riguarderebbe l’abitazione principale. "La vendita coattiva immobiliare potrebbe avvenire anche se il valore dei beni risulti inferiore a 120mila euro, purché la stessa sia economica, cioè tale da comportare il realizzo di somme superiori alle spese di procedura", si legge nella proposta cui si sta lavorando. Secondo i giudici, "bisognerebbe introdurre una presunzione di legge rafforzata sulla proprietà dei beni mobili che si trovano presso l'abitazione di residenza del debitore". E a maggiore tutela dei crediti pubblici si lavora sull'inefficacia, rispetto all'amministrazione finanziaria, degli atti a titolo gratuito trascritti dopo la notifica di cartelle per importo pari o superiore al minimo richiesto per l'iscrizione di ipoteca.