Marche
Lavoro: Marche, Regione approva criteri per tirocini
Ancona, 7 ago. - (Adnkronos/Labitalia) - La giunta regionale delle Marche, su proposta dell'assessore alla Formazione, Marco Luchetti, nei giorni scorsi ha approvato i principi e criteri applicativi delle 'Linee guida in materia di tirocini'. La delibera segue le indicazioni della Commissione europea che, nell'ambito della strategia Europa 2020, ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro. Il provvedimento si compone di 16 articoli che regolano ambiti di applicazione, tempi e modalita', soggetti promotori e ospitanti, limiti numerici, modalita' di attivazione, garanzie assicurative e indennita'. "Abbiamo recepito le linee guida proposte dalla Commissione europea - spiega l'assessore Luchetti - in continuita' con l'impegno gia' assunto da governo, Regioni e parti sociali con la sottoscrizione dell'intesa per il rilancio dell'apprendistato dell'ottobre 2010. L'intervento in materia di tirocini e' necessario al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani e come modalita' di reinserimento per chi, in questo drammatico momento economico, si trova in cassa integrazione o e' disoccupato". Nell'articolo 1 si sottolinea che "il tirocinio e' una misura formativa di politica attiva, finalizzata all'inserimento o il reinserimento lavorativo che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, ma che non si configura come un rapporto di lavoro". "Non puo' essere utilizzato - si precisa - per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita' e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie". L'articolo15, in particolare, stabilisce che, "per evitare un uso distorto dell'istituto, dovra' essere corrisposta al tirocinante un'indennita' per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo". (segue)