Una sentenza rivoluzionaria

Fisco, stop all'avviso di accertamento se manca il verbale

Andrea Tempestini

Senza un verbale conclusivo delle operazione, l'avviso di accertamento fiscale è illegittimo poiché viola il diritto al contraddittorio. Una piccola frase che sta al cuore di una sentenza della Cassazione, la 7843/2015 depositata ieri, venerdì 17 aprile, dalle conseguenze significative. In buona sostanza, un avviso di accertamento fiscale è costretto allo stop se manca il verbale: il mancato "resoconto" dopo l'accesso rende illegittimo il successivo atto di rettifica. Una piccola rivoluzione nell'ambito del contenzioso fra contribuente ed erario. Un signficativo precedente per fare "ricorso" contro il Fisco. Iter giudiziario - Un contribuente ha infatti impugnato degli accertamenti emessi in seguito a un accesso finalizzato a reperire documenti: ha lamentato, tra le altre, che i provvedimenti non erano stati preceduti né da un verbale di chiusura delle operazioni di verifica né da un invito al contraddittorio. Per la difesa si trattava di presupposti essenziali per assicurare la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ma la decisione è stata riformata in appello. Nel dettaglio la Ctr ha ritenuto che il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni fosse necessario unicamente in presenza di verifica fiscale e non, come nel caso specifico, nell'ipotesi di accesso finalizzato alla sola raccolta della documentazione. Va da sé, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, ed il ricorso è stato accolto. Le motivazioni - Nel dettaglio le toghe della Suprema Corte hanno ricordato che le disposizioni sugli accessi presso la sede del contribuente prevedono che "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale". Inoltre hanno rilevato come lo Statuto del contribuente impone che dopo il rilascio del verbale di chiusura devono decorrere almeno 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento. La Cassazione, in buona sostanza, ha subordinato la validità dell'atto non tanto al mero rispetto dei 60 giorni, quanto alla necessità della redazione di un verbale della chiusura delle operazioni, indispensabile per il contraddittorio. Se il contribuente non è a conoscenza delle "mosse" dell'Erario, in buona sostanza, non può attivare da subito la propria difesa.