La guida
Tasi, guida al pagamento: le 5 cose da fare
Mancano tre giorni e poi, i proprietari di immobili che hanno deliberato le aliquote tra la fine di maggio e il 10 settembre. Dove il comune aveva deciso entro maggio la prima rata è già stata pagata (la scadenza quasi ovunque era quella del 16 giugno). Nei 659 comuni che non hanno deliberato entro il 10 settembre il tributo si pagherà con l’aliquota 0,1% in unica soluzione entro il 16 dicembre. Il Corriere della Sera elenca cinque controlli da fare per non sbagliare. 1) In Il primo passo da fare è quello di procurarsi la delibera del comune in cui si trova l’immobile su internet, all’indirizzo sul sito www.finanze.it. “La ricerca è stata facilitata perché nella pagina è evidenziato a sinistra un link che porta all’elenco delle delibere, con un motore di ricerca”, spiega il Corriere. La delibera si trova anche sui siti dei comuni dove spesso sono indicati anche le modalità per accedere al calcolo on line e effettuare la stampa del modello F24. 2) Per calcolare il tributo è necessario conoscere la rendita catastale, cioè quanto vale per il fisco il proprio immobile. Chi fa la dichiarazione dei redditi può recuperarla facilmente proprio dalla dichiarazione. Il procedimento per calcolare l’imponibile è lo stesso dell’Imu, quindi bisogna aumentare la rendita del 5%, e moltiplicare il risultato per un coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile. Per le abitazioni e i box il moltiplicatore è 160, 55 quello dei negozi, 80 per gli uffici. 3) Bisogna distinguere il trattamento a seconda che riguardi un’abitazione considerata abitazione principale o meno. L’abitazione in cui si risiede e si dimora e le pertinenze, una sola per tipologia: se ci sono due box, su uno si paga la Tasi abitazione principale, sull’altro la Tasi per gli altri immobili che però va a sommarsi all’Imu. La Tasi è dovuta da chi occupa l’immobile a seguito di un diritto reale: quindi chi ha l’usufrutto o il diritto di abitazione (caso tipico il coniuge superstite, anche se ci sono figli eredi di parte della casa) e il coniuge separato che occupa a seguito di sentenza l’abitazione anche se non ne è proprietario. 4) Una novità della Tasi rispetto a Imu e Ici è che se l’immobile è affittato per almeno sei mesi nel corso dell’anno una quota variabile tra il 10 e il 30% (la percentuale la decide il comune) è a carico dell’inquilino. In caso di inadempienza di quest’ultimo l’amministrazione non potrà chiedere nulla al proprietario perché la responsabilità di assolvere all’adempimento è in capo all’inquilino. 5) La Tasi si paga con modello F24 in banca, posta, online o con l’apposito bollettino postale. Il versamento è pari al 50% del tributo dovuto per l’anno. Chi ricorre al modello F24 deve compilare, oltre ai dati anagrafici, la sezione «Imu ed altri tributi locali» indicando codice catastale del Comune, numero di immobili per cui si esegue il versamento, anno di imposta cui si riferisce il pagamento e importo da versare barrando la casella «acconto». Il codice tributo previsto per definire l’ abitazione principale e le pertinenze è 3958; quello per gli altri fabbricati il 3961.