dati
Saldi: da esposizione merce a prezzi, ecco le regole che bisogna conoscere
Roma, 4 gen. (Labitalia) - "E' utile oltreché doveroso informare sulle regole di questa vendita speciale". Così la Confesercenti Roma spiega i motivi che l'hanno indotta a stilare una vera e propria lista delle regole dei saldi. Ed eccole punto per punto. 1) La vendita di fine stagione (saldo) non ha obbligo di comunicazione al Comune. 2) Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario debbono essere reali ed effettive. 3) I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio e su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. 4) I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo originario; b) la percentuale di sconto; c) il prezzo finale di vendita. 5) Alle vendite di fine stagione non si applicano le normative relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. 6) Il commerciante continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e pos secondo i termini delle relative convenzioni. 7) In caso di mancata conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del d.lgd. n. 24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). 8) L’impegno a non oscurare completamente le vetrine. 9) L’impegno alla massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente per eventuali cambi non dettati dall’obbligo di legge. Non esiste difatti il cosiddetto diritto al 'ripensamento' negli acquisti effettuati in forma diretta. Ciò vale, come è noto, solo nei casi di vendita 'a distanza' eseguita al di fuori dei locali commerciali (ad esempio on line).