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Sanità: Federfarma Verona, su cannabis terapeutica troppa confusione
Verona, 7 mag. (AdnKronos) - "Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili". Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona interviene energicamente in merito alla Cannabis medicinale che, sottolinea, "può essere erogata solo dalle farmacie ospedaliere e di comunità capillarmente distribuite sul territorio. Fermo restando che la Cannabis acquistabile fuori canale farmacia non ha alcun effetto terapeutico definito". "Una prima puntualizzazione deve essere fatta in merito alla concentrazione (titolo) dei principi attivi quali il Thc (tetraidrocannabinolo) e Cbd (cannabidiolo), presenti in concentrazioni utili all’attività terapeutica solo nei medicinali siano essi di origine industriale che galenici realizzati per singolo paziente in farmacia – spiega Arianna Capri -. Nei prodotti, e sottolineo “prodotti” in quanto medicinali non possono essere, commercializzati in punti vendita di recente apertura, la concentrazione di Thc deve essere per legge inferiore allo 0,6% mentre nei medicinali preparati nelle farmacie la concentrazione è compresa mediamente tra 7 e 22% e la concentrazione di cannabidiolo raggiunge il 10%". "Non solo. Il rapporto Thc/Cbd è variabile nelle specie ad uso medicinale, cosicché il medico possa avere facoltà di specificare al farmacista che realizza il medicinale il titolo (composizione in Thc e Cbd) in base all’effetto terapeutico desiderato per il singolo paziente. È chiaro che le forme commerciali di recente liberalizzazione nulla hanno a che vedere con le varietà botaniche che possono avere effetti terapeutici/curativi, in quanto non presentano alcuna specificità di carattere farmaceutico ad uso medico e si tratta dunque di varietà di Cannabis che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90) dispensabili, ribadisco, soltanto dalle farmacie territoriali e ospedaliera", spiega.